
Giudizi pendenti in Ctc. Le controversie pendenti in commissione tributaria centrale sono definite automaticamente con decreto del presidente del collegio o di un suo delegato. Sono escluse le liti aventi ad oggetto istanze di rimborso. Il compenso variabile spetterà solo al giudice estensore del provvedimento di definizione. In sostanza, i contribuenti vittoriosi nei primi due gradi di giudizio vedranno definitivamente e automaticamente riconosciute le loro ragioni e dovranno ottenere il rimborso delle eventuali somme versate in corso di causa.
Giudizi pendenti in cassazione. Possono essere estinti con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 289/2002. Il valore da assumere per il calcolo della somma dovuta è l'importo dell'imposta accertata e contestata in primo grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni, anche se irrogate separatamente; per le controversie sanzionatorie, invece, si assume l'importo delle sanzioni non collegate al tributo. Per ottenere l'estinzione, il contribuente dovrà presentare, entro novanta giorni decorrenti dal 25 maggio 2010, apposita istanza alla segreteria o alla cancelleria, con attestazione del relativo pagamento. Le spese di giudizio saranno compensate integralmente, mentre ogni pretesa di equa riparazione dovrà essere rinunciata. È inoltre previsto che, in ogni caso, non si fa luogo a rimborso; è da ritenere che questa previsione si riferisca alle sole controversie pendenti in cassazione e non a quelle pendenti davanti alla commissione tributaria centrale, per le quali non sembra ipotizzabile l'estinzione per legge con la ritenzione delle somme versate provvisoriamente dal contribuente. I procedimenti suscettibili di definizione agevolata sono sospesi fino alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza. Fin qui il testo della norma, che non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi. Ulteriori istruzioni sono però necessarie, sia per chiarire alcuni dubbi sia per fornire le indicazioni strettamente operative, quali le modalità di presentazione dell'istanza e di pagamento della somma dovuta. In ordine all'individuazione delle controversie definibili, per esempio, occorre precisare se alla data del 25 maggio 2010 debba essere già stata proposta l'impugnativa, oppure se sia sufficiente la pendenza del termine per impugnare; questa seconda soluzione dovrebbe essere privilegiata, anche in base all'orientamento pregresso manifestato dall'amministrazione finanziaria con riguardo alle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti (si veda, da ultimo, la circolare n. 17 del 21 febbraio 2003 dell'agenzia delle entrate).
La norma non dice nulla in relazione all'ipotesi, tutt'altro che rara, di soccombenza soltanto parziale dell'amministrazione finanziaria, in uno oppure in entrambi i gradi del giudizio di merito. Non è chiaro, pertanto, che cosa succede in tale eventualità. Si potrebbe immaginare una parziale cessata materia della controversia, relativamente alla pretesa fiscale respinta dai giudici di primo e secondo grado, ma in tal caso la norma mancherebbe l'obiettivo dichiarato.