
È quanto sostiene la circolare dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano n. 11 del 25 maggio 2010, che porta alla luce un possibile contrasto applicativo derivante dal coordinamento tra le disposizioni del decreto incentivi e la disciplina Iva che tratta l'esclusione dall'imposta. L'associazione invoca sul punto un chiarimento ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria.
La circolare riepiloga quindi quali sono gli stati e territori interessati dalla nuova normativa «anti-frodi carosello», integrando la black list persone fisiche di cui al dm 4 maggio 1999 con la black list cfc di cui al dm 21 novembre 2001. Infine, dopo aver ricordato che l'invio della comunicazione riguarda solo le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2010, nonché la periodicità dell'adempimento (mensile o trimestrale), il documento si sofferma sulle sanzioni. In particolare, si evidenzia che l'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da 516 a 4.131 euro. Inoltre, non si applica il cumulo giuridico: per ogni violazione commessa, pertanto, sarà irrogata la corrispondente sanzione (cosiddetto cumulo materiale).