
L'automobilista, che fra l'altro si era anche rifiutato di sottoporsi ai test, era stato condannato a tre mesi di reclusione e 1400 euro di multa. Inoltre gli agenti gli avevano sospeso la patente per un anno. La pena era stata patteggiata ma l'uomo ha impugnato in Cassazione la decisione presa a luglio dell'anno scorso dal Tribunale di Trento. La quarta sezione penale della Suprema corte, cui è stata affidata la trattazione del gravame, lo ha accolto (almeno sul punto della sospensione della patente) precisando, con una breve ma interessante sentenza, «che il ciclomotore condotto dall'imputato- Piaggio Ape 50 cc- non richiede, ai sensi degli artt. 50 e 116 Cod. strad., il conseguimento, per la guida, di patente». D'altro canto, «non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione».
Ma non basta. Il 67enne aveva contestato anche la mancata concessione della condizionale. Sul punto la Suprema corte si è limitata a dire che nessuna istanza specifica era stata presentata in questo senso. Mentre sulla sospensione della patente la Cassazione ha deciso nel merito bocciando la misura e annullandola. L'anno scorso la Cassazione (sentenza n. 40564) aveva sancito che le sanzioni accessorie (come la sospensione della patente) al reato di guida in stato di ebbrezza possono essere applicate, come è avvenuto in questo caso, anche se c'è stato un patteggiamento.