Ritenuta. Come anticipato ed in attesa dei provvedimenti attuativi, la manovra in commento introduce un ulteriore adempimento a carico delle banche e delle Poste italiane spa, concernente l'applicazione di una ritenuta nella misura del 10% a titolo di acconto delle imposte sui redditi a carico dei beneficiari, con obbligo di rivalsa, da effettuare sui bonifici disposti « dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ».
Si ritiene, da una prima lettura, che la ritenuta dovrà essere applicata agli oneri deducibili, di cui all'art. 10, dpr n. 917/1986 (Tuir) ed agli oneri detraibili, di cui all'articolo 15 del medesimo testo unico, ma con particolare riferimento alle somme necessariamente canalizzate tramite gli intermediari finanziari, come le spese di ristrutturazione edilizia (36%), di cui all'art. 1, della legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle destinate al risparmio energetico (55%), di cui ai commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006.
Infatti, il riconoscimento di dette detrazioni resta subordinato al pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico, con l'unica eccezione, limitatamente alla detrazione per il risparmio energetico, dei titolari d'impresa che possono utilizzare altre modalità di pagamento (assegni o altro).
Il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando l'istituto della compensazione, di cui all'art. 17, dlgs n. 241 del 2007, ma si dovrà attendere il provvedimento dirigenziale con il quale saranno individuate le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione, compresi gli adempimenti relativi alla certificazione a cura dei sostituti.
Anagrafe immobiliare. Il legislatore dà il definitivo via libera all'«Anagrafe immobiliare integrata», che sarà gestita dall'Agenzia del territorio, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio. Posta la piena collaborazione e lo scambio di informazioni tra Territorio ed enti comunali, l'accesso a questa banca dati sarà garantita sulla base di regole giuridiche e di natura tecnica, fissate con appositi provvedimenti del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza stato-regioni, mentre l'operazione di accatastamento dei fabbricati non censiti, di cui al dl n. 262/2006, si dovrà concludere entro il prossimo mese di settembre, al fine di iniziare un'ulteriore e serrata lotta, attraverso un costante monitoraggio del territorio, con l'obiettivo di intercettare immobili fantasma.
L'obiettivo è sicuramente ambizioso ma raggiungibile e tende al recupero di gettito fiscale, sia ai fini dell'imposizione diretta che dei tributi locali (Ici e Tia, in particolare), attraverso l'obbligo imposto ai proprietari e titolari di diritti reali di immobili non iscritti in catasto, nonché ai proprietari o titolari di diritti su immobili oggetto di interventi edilizi destinati all'incremento della consistenza o alla diversa destinazione d'uso, di presentare una dichiarazione di aggiornamento dell'iscrizione catastale entro il prossimo 31 dicembre.
In caso di inerzia dei proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili non censiti o variati, sarà la stessa Agenzia del territorio che procederà nella regolarizzazione, ai sensi del dm 19/04/1994 n. 701, surrogandosi negli adempimenti e avvalendosi dei poteri attribuiti ai sensi degli articoli 51 e 52, dpr n. 633/1972 (attribuzioni, poteri e accesso), assegnando una rendita presunta o procedendo a correggere l'iscrizione. Dall'1/1/2011, un monitoraggio costante attraverso sopralluoghi o telerilevamenti in sinergia con i comuni, sarà finalizzato all'individuazione di ulteriori fabbricati non censiti che dovranno essere regolarizzati (iscritti) entro 90 giorni dalla data di notifica, ai sensi del comma 36, art. 2, dl n. 262/2006 (collegato alla finanziaria 2007), decorsi i quali lo stesso Territorio procederà nella regolarizzazione del fabbricato, attribuendo la rendita presunta e applicando le sanzioni specifiche.
Infine, ai fini del corretto espletamento degli adempimenti da sviluppare in seno alle conservatorie immobiliari e con riferimento alle unità immobiliari urbane, si rende necessario indicare a pena di nullità, oltre l'identificazione catastale, anche il riferimento alle planimetrie e l'attestazione di conformità delle stesse, mentre il notaio potrà stipulare gli atti in cui si iscrive l'ipoteca o si effettua la trascrizione, previa verifica della corrispondenza degli intestatari e della relativa conformità.
Locazioni. Infine, a sostegno delle attività destinate a contrastare l'evasione in questo settore, l'assenza dell'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dei contratti di affitto e/o di locazione e relative cessioni, proroghe e risoluzioni di beni immobili, collocati sul territorio nazionale, rende applicabile la sanzione a carico di chi omette la richiesta stessa della registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero l'applicazione la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta, di cui all'art. 69, dpr n. 131/1986 (Tur).