
Deduzioni. Nella determinazione della base imponibile ai fini Irap, l'art. 11 del dlgs n. 446/1997 ammette in deduzione i contributi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, sia per i dipendenti che per il titolare dell'impresa agricola e per le unità attive del proprio nucleo familiare, nonché l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta. Quest'ultima deduzione è stata introdotta dalla legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha operato una riduzione del «cuneo fiscale» ai fini Irap, prevedendo, altresì, un'ulteriore deduzione per un importo pari a 4.600 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo è elevato a 9.200 euro (gli importi delle deduzioni sono stati modificati dalla legge n. 244/2007, art. 1, comma 50). Va inoltre precisato che la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali segue il principio di «cassa», che si rende applicabile a tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap sulla base delle risultanze Iva, come i produttori agricoli titolari di reddito agrario, di cui all'art. 32 del Tuir (c.m. 4/06/1998 n. 141/E), a differenza degli altri soggetti, per i quali tornano applicabili i criteri ordinari («competenza»).
Il principio di alternatività. Il comma 4-septies, del richiamato articolo 11, del decreto Irap dispone che tali deduzioni non sono cumulabili con quelle previste in precedenza, con la facoltà attribuita al datore di lavoro di scegliere, per ogni unità lavorativa (singolo lavoratore), quale deduzione applicare. Per effetto di detto principio, se il datore di lavoro decide di utilizzare la deduzione del «cuneo», non potrà beneficiare delle deduzioni relative alle spese sostenute per gli apprendisti, i disabili, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e quelli addetti alla ricerca e sviluppo, della deduzione pari a 1.850 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, e della deducibilità del costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ad incremento della base occupazionale.
Si conferma, peraltro, l'indeducibilità dei costi relativi al personale (Tfr, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc), dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, dei costi per prestazioni di collaborazione coordinata continuativa, degli utili spettanti agli associati in partecipazione, della quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria, nonché delle perdite su crediti.
Imponibile. In via generale il valore della produzione ai fini Irap è determinata come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e degli acquisti (destinati alla produzione) soggetti a registrazione ai fini Iva. Per chi esercita congiuntamente attività agricole e agrituristiche (in regime forfetario, di cui all'art. 5, legge 413/1991), le istruzioni ministeriali precisano che è possibile compilare un solo quadro IQ riportando, nella specifica sezione «IV», il totale dei dati contabili relativi alle due attività, mentre rimane obbligatoria la compilazione di due separati quadri IQ, qualora le basi imponibili siano positive e negative.