Consulenza o Preventivo Gratuito

Nessun controllo contabile per le piccole imprese

del 18/05/2010
di: di Christina Feriozzi
Nessun controllo contabile per le piccole imprese
Esenzione da ogni forma di controllo contabile per le imprese al di sotto di nuove soglie dimensionali, diverse da quelle per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Netta definizione dei compiti di controllo spettanti al collegio sindacale, rispetto al revisore legale ed al cda. Sono alcuni degli spunti traibili dalla recente pubblicazione Assonime di un lavoro sul tema dei controlli societari 2010.

Graduazione dei controlli

Il sistema dei controlli dovrebbe essere, secondo Assonime, riorganizzato tenendo conto delle tipologie d'impresa cui è rivolto, distinguendo non solo secondo il loro statuto (e cioè spa, srl o sapa), ma anche con altri criteri: società aperte-società chiuse, dimensioni dell'impresa. Nelle società in cui vi è corrispondenza tra soci e amministratori (società chiuse) l'istituzione di un organo come il collegio sindacale avrebbe senso, in via facoltativa, solo se le parti lo ritengono utile.

L'associazione critica il dlgs n.39/2010 che, in contrasto con le linee della Commissione europea in tema di semplificazione della disciplina dei controlli contabili è diretto ad ampliare la presenza del collegio sindacale nelle srl.

Per l'Assonime, un riassetto dei controlli dovrebbe distinguere tre categorie di imprese:

a) gli enti di interesse pubblico e le società che superano i limiti per la redazione del bilancio abbreviato;

b) le società che non superano i limiti per la redazione del bilancio abbreviato ma superano soglie inferiori;

c) le società che si pongono al di sotto delle soglie inferiori.

Per la prima categoria, la revisione dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno sulla base dei principi di revisione contabile internazionale Isa; per la seconda la revisione dovrebbe esser effettuata da un revisore esterno o dal collegio sindacale, se istituito, con facoltà di utilizzare i principi di revisione internazionale; per la terza si dovrebbe prevedere un'esenzione da ogni forma di controllo contabile.

Definizione dei compiti spettanti al collegio sindacale

Nelle società di grandi dimensioni, che hanno un sistema di amministrazione-controllo fondato su consiglio di amministrazione e collegio sindacale, può riscontrarsi la parziale sovrapposizione dei compiti tra i due organi. La soluzione auspicabile sarebbe quella di separare il controllo spettante al consiglio di amministrazione nei confronti degli organi delegati, che è un controllo di merito, da quello di legalità spettante al collegio sindacale.

In merito alla definizione dei rapporti tra compiti dei sindaci e dei revisori legali, si ricorda che il codice attribuisce al collegio sindacale residui compiti attinenti la sfera del controllo contabile (art. 2426, sul consenso del collegio per iscrivere nell'attivo determinati costi). Al contempo il revisore è chiamato a verificare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile per definire il piano di revisione. Anche qui si propone di affidare esclusivamente al revisore i compiti di controllo in materia contabile ivi compreso la verifica dell'adeguatezza e dell'affidabilità del sistema amministrativo-contabile.

vota