La questione. Il caso prospettato è quello di una società che svolge, tra l'altro, attività di manutenzione di navi da crociera (con rifacimento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di alcune parti delle navi) sulla base di contratti d'appalto stipulati con l'armatore, ovvero di contratti di subappalto stipulati con il costruttore della nave.
L'attività viene svolta a bordo delle navi, per lo più in bacini di carenaggio situati all'estero (Ue ed extra Ue), utilizzando soprattutto beni prodotti dalla società stessa, preventivamente esportati con lista valorizzata, o riutilizzando e modificando i materiali già esistenti a bordo della nave.
Per la manodopera la società impiega personale di imprese terze con le quali stipula contratti di subappalto. Ciò premesso, la società ha chiesto all'agenzia di conoscere il trattamento ai fini Iva delle descritte operazioni, esprimendo l'avviso che si tratti di prestazioni territorialmente rilevanti, ma non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis.
Nella risposta, l'agenzia osserva anzitutto che, secondo le nuove regole in vigore da quest'anno, ai sensi dell'art. 7-ter del dpr 633/72, le prestazioni di servizi cd. generiche rese a soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato se il committente è stabilito in Italia; le stesse prestazioni, se rese a privati, si considerano territorialmente rilevanti se il prestatore è stabilito in Italia. Nel caso di specie, occorre verificare se il presupposto territoriale sussista o meno tenendo conto del luogo di stabilimento del committente, in quanto soggetto passivo; soltanto in caso affermativo, ossia qualora le prestazioni risultino territorialmente rilevanti, si valuterà il relativo regime impositivo, ovvero l'eventuale applicazione del trattamento di non imponibilità dell'art. 8-bis. Ciò premesso, le prestazioni oggetto del quesito, in quanto servizi generici resi a soggetti passivi, sono rilevanti nel territorio dello stato italiano se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia; in tal caso, trattandosi di servizi di manutenzione e/o allestimento di navi commerciali, trova ingresso il trattamento di non imponibilità dell'art. 8-bis, applicabile oggettivamente, e dunque anche alle prestazioni rese dai subappaltatori.
Qualora, invece, le prestazioni vengano rese a committenti stabiliti all'estero (Ue o extra Ue), esse non sono rilevanti; in tal caso, tuttavia, qualora il committente sia un soggetto Ue, resta fermo per il prestatore nazionale l'obbligo di emissione della fattura (non soggetta ad Iva), nonché quello di presentare il modello Intrastat servizi (salvo che nel paese del committente l'operazione non sia imponibile).
Adempimenti. Quanto ai soggetti tenuti agli obblighi nel caso in cui l'operazione sia territoriale, l'agenzia chiarisce anzitutto che le prestazioni rese dalla stabile organizzazione in Italia dovranno essere fatturate dalla branch, in quanto coinvolta nella realizzazione, come si ricava dalle disposizioni del quarto comma dell'art. 17 e dell'art. 7, comma 1, lett. d). Le prestazioni rese da soggetti esteri, privi di stabile organizzazione in Italia, dovranno invece essere autofatturate dal committente, dovendosi applicare il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi del secondo comma dell'art. 17. Il legislatore nazionale ha infatti esteso tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nel territorio dello stato da parte di soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi stabiliti, anche nel caso in cui il soggetto estero sia identificato in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale.
