
Prima dell'intervento operato dal dl n. 40/2010, la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie di merito andava effettuata esclusivamente attraverso l'ufficiale giudiziario (ex artt. 137 e seguenti c.p.c.). Ora, il nuovo articolo 38, comma 2 del dlgs n. 546/92 riconosce la possibilità di notificare le sentenze, oltre che tramite ufficiale giudiziario, anche mediante il servizio postale (spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento), oppure tramite consegna «brevi manu»: per il contribuente, con la consegna diretta dell'atto all'ufficio; per l'amministrazione finanziaria, invece, tramite messi comunali o altri messi autorizzati.
Ciò ha indotto il legislatore a diversificare i momenti di avvio della decorrenza del termine breve di impugnazione a seconda della modalità scelta per la notificazione. Precedentemente, ai sensi del già citato articolo 38, comma 2 le parti dovevano procedere direttamente a notificare alle altre parti la sentenza ai sensi degli articoli 137 e seguenti c.p.c., depositando, nei 30 giorni successivi, l'originale o copia autentica presso la segreteria della commissione tributaria interessata. Ora, la decorrenza del termine breve di impugnazione sarà certificata dalla relata di notifica predisposta dall'ufficiale giudiziario o dal messo incaricato sull'originale o sulla copia della sentenza; in caso di consegna diretta, la decorrenza sarà comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio presso cui viene consegnata la sentenza; in caso di spedizione postale, invece, farà fede la data di ricevimento del plico.
Per quanto riguarda le novità introdotte dal dl incentivi in tema di conciliazione giudiziale (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto), che escludono l'obbligo di prestare garanzia laddove l'importo delle rate successive alla prima sia inferiore a 50 mila euro, queste si renderanno applicabili pure alle proposte di conciliazione relative a controversie pendenti all'entrata in vigore del dl (26 marzo 2010), tranne per i casi in cui la conciliazione sia stata già perfezionata.
Si ricorda, infine, che il dl incentivi ha abrogato la norma che subordinava la presentazione di un appello da parte degli uffici periferici dell'Agenzia al preventivo ok della direzione regionale competente (articolo 52, comma 2 del dlgs n. 546/92).