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Investimenti non a scatola chiusa

del 14/05/2010
di: di Roberto Lenzi
Investimenti non a scatola chiusa
Nessun obbligo di segnalazione del bonus investimenti in dichiarazione dei redditi se il credito non è ancora fruibile. Lo precisa la risoluzione n. 34E del 13/5/2010 emanata dall'Agenzia delle entrate a seguito di istanza di interpello di una società beneficiaria del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi 271-279, Legge 296 del 2006. Il problema si era posto per quelle imprese che avevano presentato istanza telematica di prenotazione del bonus ed avevano ottenuto il nulla osta alla fruizione del contributo soltanto a partire da esercizi successivi a quello in corso, pur avendo già sostenuto gli investimenti nel corso del 2007 e del 2008. Una precedente Risoluzione dell'Agenzia risalente al marzo 2009 aveva infatti chiarito che il credito d'imposta doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d'imposta in cui lo stesso era maturato, indipendentemente quindi dall'esercizio di reale fruizione. L'attuale Risoluzione, invece, ha precisato che quanto stabilito a marzo 2009 è da ritenersi sorpassato, in quanto il credito d'imposta andrà segnalato in dichiarazione dei redditi in base al periodo d'imposta di fruizione. I contribuenti che abbiano seguito i dettami della precedente risoluzione, indicando già i dati relativi al credito d'imposta, dovranno quindi ripetere l'operazione ed evidenziare nuovamente il credito nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell'agevolazione. Per capire le modalità di indicazione del credito d'imposta bisognerà quindi che le aziende attendano il modello Unico relativo all'esercizio di fruibilità e le relative istruzioni. La società che ha inoltrato l'istanza di interpello, basandosi sulle attuali istruzioni, ha ipotizzato di dover iniziare ad indicare il bonus fiscale a partire dal modello Unico 2013, relativo ai redditi 2012, laddove, probabilmente, sarà possibile indicare già la fruibilità del credito nel 2014. Nel modello Unico 2010, relativo ai redditi 2009, sono tenute a segnalare il credito d'imposta per nuovi investimenti le imprese che hanno ottenuto il nulla osta alla fruizione del bonus negli anni 2009, 2010 e/o 2011. In questo caso, prendendo ad esempio il modello Unico SC, il bonus va indicato nella sezione XVIII «Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, legge 296/2006», rispettivamente nei righi RU89, RU90 e RU91. Chi ha ottenuto la fruibilità del bonus a partire dal 2012 dovrà aspettare le prossime dichiarazioni dei redditi, anche se gli investimenti per i quali spetta il credito d'imposta sono già stati effettuati. La risoluzione, inoltre, ribadisce quanto già previsto dalla circolare n. 38E del 11/74/2008 in tema di rideterminazione del credito d'imposta. La rideterminazione avviene qualora i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione o qualora siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture produttive diverse dentro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione. Quindi a questi fini non rileva il periodo di utilizzo del contributo che potrebbe essere anche successivo alla vendita del bene nei casi limite.
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