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Fondi immobiliari sotto controllo

del 14/05/2010
di: di Fabrizio Vedana
Fondi immobiliari sotto controllo
Più controlli su fondi immobiliari e trust esteri. L'utilizzo di fondi immobiliari soprattutto se a prevalente apporto nonché la localizzazione del trust immobiliare in paesi non appartenenti alla «white list», rientrano tra le fattispecie di particolare rilevanza sul piano fiscale e come tali meritevoli di specifiche metodologie di controllo.

Lo prevedono gli Allegati 1 e 3 della Nota con la quale l'amministrazione finanziaria ha fornito ai verificatori (amministrazione finanziaria e guardia di finanza) gli strumenti per orientarsi nelle fasi, preliminari, interne e successive all'attività di verifica da svolgersi nei confronti delle imprese e/o dei contribuenti operanti nel settore immobiliare (si veda ItaliaOggi dell'8 maggio scorso).

Con specifico riferimento ai fondi immobiliari, l'amministrazione finanziaria precisa che spesso tali strumenti sono stati utilizzati per effettuare dei meri spin-off immobiliari con la conseguente fuoriuscita dei beni immobili dalla disciplina del reddito d'impresa.

Tali fondi potrebbero, quindi, essere utilizzati per operazioni di pianificazione fiscale e spin off immobiliare accumulando una serie di vantaggi sui quali l'amministrazione finanziaria raccomanda particolare attenzione.

Fra tali situazioni vengono citate l'eventuale apporto al fondo dell'immobiliare di proprietà del soggetto imprenditore con emersione delle plusvalenze latenti soggette a tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 20%) anziché ordinaria oppure fruizione da parte degli acquirenti delle quote del fondo di un regime fiscale agevolato consistente nella tassazione alla fonte a titolo d'imposta anziché la tassazione a titolo d'acconto sui proventi realizzati dal fondo in capo al soggetto imprenditore.

L'utilizzo del fondo per le ragioni sopra esposte potrebbe configurare quindi la fattispecie elusiva di cui all'articolo 37-bis del dpr 600/73 in quanto l'operazione non avrebbe valide ragioni economiche ma solo una finalità di vantaggio fiscale illegittimo.

Sarà pertanto necessario che le operazioni di apporto di immobili in fondi d'investimento immobiliare non siano eseguite dalla successiva circolazione dei titoli rappresentativi di quote del fondo e/o se il medesimo immobile sia ritornato, a seguito di riscatto della quota o liquidazione del fondo, in possesso dell'originario soggetto apportante. Anche il trust viene interessato dalla Nota dell'amministrazione finanziaria in quanto strumento che può essere utilizzato per la dismissione del patrimonio immobiliare la cui amministrazione potrà essere affidata a un trustee.

In tal caso i proventi di tale gestione (per esempio i relativi canoni di locazione oppure il diritto di occupare o comunque di utilizzare un'unità immobiliare) potranno essere destinati al o ai beneficiari oppure rimanere nella massa patrimoniale costituita dal trust; sui beni conferiti in trust i creditori del disponente e/o del beneficiario non potranno avere pretese restitutorie.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla residenza del trust: l'Agenzia delle entrate, infatti, con la Circolare 47/E del 6 agosto 2007, ha dettato disposizioni che mirano a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione del trust all'estero, con finalità elusive.

A tal fine occorrerà quindi verificare il possesso della residenza italiana del costituente (o settlor) il trust e dei relativi beneficiari nonché le eventuali attribuzioni in trust di immobili o diritti immobiliari localizzati in Italia. Qualora, infatti, il trust fosse stato costituito all'estero, in un paese che non consente lo scambio di informazioni con l'Italia, in presenza dei sopra citati elementi di collegamento con il nostro stato, il trust andrebbe considerato fiscalmente residente in Italia. Se così fosse, quindi tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, saranno imponibili in Italia secondo il principio del world wide income.

Con la prossima emanazione di una legge italiana sui trust, sarà, alla luce anche della Nota ministeriale sopra commentata, ancor più suggeribile costituire in Italia il trust affidandone l'amministrazione a soggetti, come per esempio le società fiduciarie, regolamentati e vigilati.

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