
Quote 2010. L'aliquota contributiva degli artigiani, dall'anno scorso, è salita definitivamente al 20%; mentre quella dei commercianti ha raggiunto il 20,09%. L'aliquota dei commercianti, leggermente più elevata rispetto a quella degli artigiani, contiene al suo interno una quota pari allo 0,09%, destinata a finanziare il cosiddetto fondo per la rottamazione negozi che interviene nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 62 anni (57 anni le donne) che cessano l'attività (restituiscono cioè la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni. Il contributo destinato al fondo pensione deve essere determinato in base al totale dei redditi d'impresa da denunciare ai fini Irpef l'anno prossimo. Come base imponibile provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà fare riferimento al reddito d'impresa da denunciare al fisco per l'anno 2009. I versamenti effettuati durante il 2010 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2010) andrà effettuato nella primavera del 2011.
Gli importi da versare. Per quest'anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps è di 13.662,48 euro (43,79, minimale del settore, x 312), che maggiorato di 671,39 euro (vecchie 1.300.000 lire ex art. 6 della legge n. 415/1991) risulta pari a 14.334,00 euro. Il contributo minimo è così articolato:
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a 238,90 euro e a 203,07 euro per gli artigiani, e a euro 239,98 e euro 204,14 per i commercianti.
Per l'anno 2010 il massimale di reddito annuo è pari a 70.607,00 euro ricavato dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (42.364 euro) maggiorato di due terzi. Occorre precisare inoltre che l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva (legge n. 438/1992) interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2010 anche le due categorie di autonomi devono versare il 20 o 20,09% (17 o 17,09%, i giovani collaboratori) sul reddito d'impresa fino a 42.364,00 euro (tetto pensionabile), e 21 o 21,09% (18 o 18,09%, i giovani collaboratori) sull'eventuale quota eccedente, fino al massimale di 70.607,00 euro. Pertanto, il contributo massimo dovuto per l'anno 2010 è così articolato:
Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l'anno 2010 risulta invece pari a 92.147,00 euro.
Contributo maternità. Per effetto dell'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la Finanziaria 2000), il contributo di maternità è fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro l'anno), per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento inviati dall'Inps, il contributo per le prestazioni di maternità viene aggiunto agli importi dovuti per contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti dovuta sul minimale di reddito.