Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 11423 dell'11 maggio 2010, ha accolto il ricorso di un contribuente (rappresentante legale di una società), dando una risposta su una norma cambiata nel '99 e sulla quale è ancora in corso un cospicuo contenzioso.
La vicenda riguarda una società pugliese che produce mozzarelle che si era rifiutata di rispondere al questionario inviatogli dall'amministrazione finanziaria. Per questo l'ufficio aveva recuperato a tassazione le spese bancarie dichiarate dal contribuente e «i fitti passivi», non avendone potuto verificare, aveva sostenuto, «l'attinenza alla produzione del reddito».
L'azienda aveva impugnato l'atto impositivo davanti alla commissione tributaria provinciale. I giudici avevano respinto l'istanza confermando la validità dell'accertamento. Le cose non erano cambiate molto in secondo grado. Infatti la Ctr della Puglia aveva accolto il gravame della contribuente solo parzialmente e non sul punto del questionario. Contro la decisione la società ha fatto ricorso in Cassazione ma questa volta ha vinto. La sezione tributaria ha infatti accolto il primo motivo precisando che «la mancata risposta del contribuente a un questionario inviatogli dall'ufficio non legittima, di per sé sola, una rettifica del reddito d'impresa in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lettera d), del dpr 29 settembre 1973, n. 600, ove tale omissione si sia verificata prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, stante la tassatività delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) del citato art. 39. comma secondo, nel testo all'epoca vigente». Ora gli atti torneranno in Puglia dove la commissione tributaria dovrà rivalutare il caso alla luce del principio di diritto affermato.
Circa tra anni fa, con la sentenza n. 16503, la Suprema corte aveva chiarito inoltre che gli articoli 32 e 33 del dpr n. 600, nel testo originario prima della modifica del '99, non ricollegavano alla mancata produzione di documenti da parte del contribuente, in risposta al questionario, alcuna conseguenza in merito all'utilizzabilità dei medesimi documenti in sede contenziosa, «se non l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53 del dpr n. 600 del 1973».
