
La stipula dell'accordo di integrazione. Avverrà, come detto, contestualmente alla presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno. Il modello per la definizione di quello che si configura come un vero e proprio contratto tra stato e immigrato è già pronto, in allegato alla bozza di regolamento. E in allegato ci sono anche le griglie per l'assegnazione dei punteggi. Lo straniero da parte sua dovrà impegnarsi ad acquisire una sufficiente conoscenza: della lingua italiana parlata pari al livello A2; dei principi fondamentali della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni italiane e «della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali». Infine, dovrà «garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori». Per altro, per essi, l'accordo di integrazione al momento della stipula sarà sottoscritto anche dai genitori o da chi esercita potestà genitoriale e soggiorna regolarmente in Italia.
Lo stop agli ammalati e ai disabili. Nel testo compare una norma, che potrebbe entrare in conflitto con i principi costituzionali e con la convenzione sui diritti dell'uomo. Essa recita: «Non si fa luogo alla stipula dell'accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».
I punteggi per fasce. Lo schema di regolamento dispone tre fasce di risultato. La prima prevede l'estinzione dell'accordo per adempimento e il rilascio (da parte del prefetto) del relativo attestato, per gli immigrati che hanno raggiunto o superato i 30 crediti finali, hanno conseguito il livello A2 di conoscenza della lingua italiana e dimostrato un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. La seconda fascia è per coloro che hanno totalizzato crediti finali superiori a zero e inferiore a 30. Per costoro lo schema di dpr prevede la proroga di un anno dell'accordo di integrazione, alle medesime condizioni del biennio trascorso. Infine, la terza e ultima fascia riguarda gli immigrati con crediti finali pari o inferiori a zero.
Per questi è decretata dal prefetto la risoluzione dell'accordo, che «determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura».