
La rateazione ordinaria. La possibilità di pagare in 4 rate trimestrali il premio Inail (sia in regolazione che in anticipo) è stata introdotta dalla legge n. 449/1997, la Finanziaria 1998 al prezzo di un interesse sulle rate successive alla prima e pari alla misura fissata ogni anno dal ministero del tesoro, sulla base del tasso medio d'interesse dei titoli del debito pubblico relativo all'anno precedente. A partire dall'autoliquidazione 2007/2008, nell'ottica della semplificazione, l'Inail ha adottato il nuovo principio di ritenere valida la manifestazione di volontà espressa una prima volta dal datore di lavoro circa il pagamento (a rate o in unica soluzione) del premio e di conservargli efficacia fino alla revoca. Pertanto, il datore di lavoro che nel passato si è avvalso del pagamento in unica soluzione, quando vuole avvalersi della rateazione deve barrare l'apposita casella presente sul modulo di denuncia salari; la nuova scelta resterà valida anche per gli anni successivi fino a revoca. Allo stesso modo, il datore di lavoro che si sia avvalso nel passato del pagamento rateale, quando vuole pagare in unica soluzione è tenuto a fare una formale revoca scritta della formula rateale su uno specifico modulo a tal fine istituito dall'Inail e da consegnare entro lo stesso termine previsto per l'autoliquidazione (16 febbraio).
Interesse al 2,18%. Per chi si sta avvalendo del pagamento rateale (autoliquidazione 2009/2010) l'Inail ha reso noto i coefficienti da utilizzare per determinare le rate successive alla prima, in considerazione del tasso d'interesse in misura del 2,18% fissato dal ministero dell'economia. I coefficienti variano in base alla scadenza dell'autoliquidazione: ordinaria al 16 febbraio ovvero al 16 giugno per le Pat di nuova emissione. Nel primo caso si hanno i seguenti coefficienti: 0,005315616 da moltiplicare all'importo della seconda rata con scadenza al 17 maggio; 0,0010810411 da moltiplicare all'importo della terza rata con scadenza al 16 agosto; 0,016305205 da moltiplicare all'importo della quarta rata con scadenza al 16 novembre. Nel secondo caso, fermo restando che il datore di lavoro deve versare il 50% dei premi dovuti (pari alle prime due rate senza interessi) entro il 16 giugno 2010 si ha: coefficiente 0,003643288 da moltiplicare all'importo della terza rata in scadenza al 16 agosto; coefficiente 0,009138082 da moltiplicare all'importo della rata con scadenza al 16 novembre.