Nel caso di terreno classificato come edificabile dallo strumento urbanistico adottato, la cessione deve essere assoggettata ad Iva, con applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa. Con riferimento all'ambito soggettivo, il centro studi ritiene che l'amministrazione finanziaria debba risolvere il problema relativo all'iscrizione previdenziale, dovendo ammettere che la condizione richiesta risulti soddisfatta con l'iscrizione in una qualsiasi delle sezioni (Cd o Iap), stante il fatto che il coltivatore diretto risulta, molto spesso, iscritto anche come imprenditore agricolo professionale (Iap), con il conseguente inserimento nella specifica sezione previdenziale.
Per quanto concerne la salvezza di talune disposizioni viene precisato il permanere dell'obbligo di coltivazione diretta e conduzione per cinque anni, derogata quando il terreno è concesso a favore del coniuge o di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo o nei casi di alienazione derivanti dall'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e/o regionali, nonché l'estensione del bonus alle società agricole, di cui all'art. 2, d.lgs. n. 99/2004. Di conseguenza risulta estremamente evidente la maggiore ampiezza di applicazione dell'agevolazione che comprende, come detto, il conferimento di terreni e relative pertinenze in società, ma soprattutto la possibilità di trasferire i beni acquistati con il bonus, con partecipazione «mediata» all'attività da parte dei beneficiari; è il caso del conferimento del terreno in una società agricola, dove i proprietari del terreno acquistato con detta agevolazione e trasferito in capo al soggetto collettivo, continuano nella coltivazione dello stesso come soci o del caso in cui il terreno acquistato originariamente dalla società agevolata venga assegnato a un socio o all'unico socio che continua la medesima tipologia di attività, ancorché individualmente.
Infine, importante evidenza è quella relativa alla mancata previsione di sanzioni di natura amministrativa per decadenza o rinunzia abdicativa del diritto acquistato con le agevolazioni, con la conseguenza che detta situazione comporta solo il recupero della differenza dell'imposta complementare dovuta, di cui all'articolo 42, dpr n. 131/1986 (Tur), non comportando responsabilità del dante causa dell'acquirente che decade dall'agevolazione. (riproduzione riservata)
