I contenuti. La guida predispone modalità pratiche di trattamento del passivo e degli elementi di attivo del debitore che sono oggetto di procedure di insolvenza aperte in concomitanza in diversi paesi dell'Unione europea, a cui i curatori interessati potranno fare riferimento per lo svolgimento della loro funzione. Nel preambolo, l'accordo specifica comunque che le regole di comportamento indicate nella guida sono necessariamente subordinate alle norme comunitarie e nazionali applicabili in materia.
Trattamento del passivo. La linea guida principale sta nel promuovere una circolazione delle informazioni preliminari ai creditori del debitore. Così il vademecum ripercorre le disposizioni del regolamento comunitario che disciplinano gli avvisi inviati direttamente ai creditori e poi suggerisce al creditore della procedura principale di trasmettere un invito a dichiarare a tutti i creditori, nessuno escluso. Si tratta di una nota individualizzata che precisa le formalità richieste e le sanzioni previste dalla legge applicabile alla procedura principale; il curatore della procedura secondaria invece inviterà solo i creditori locali. E non solo perché la guida indica anche le buone passi per gli avvertimenti indirizzati direttamente agli altri curatori che possono insinuare nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura alla quale ciascuno di essi è preposto.
Trattamento dell'attivo. L'accordo prevede una serie di regole destinate a favorire il miglior modo di realizzazione degli attivi della procedura secondaria e precisa, anche, le modalità di comunicazione e di cooperazione tra i curatori, sia di natura generale che di natura particolare in relazione al tipo di procedura. Questi devono stabilire individualmente, prima di qualunque esecuzione forzata, la lista degli attivi che rientrano nella procedura alla quale sono preposti; lista che deve essere comunicata agli altri curatori in modo tale da contribuire alla migliore liquidazione. In rassegna, poi, alcune regole particolari di cooperazione a seconda che la procedura di insolvenza miri all'adozione di un piano di prosecuzione o di cessione. Per quanto riguarda il trasferimento dell'attivo, la guida prevede che le proposte fatte eventualmente dal curatore della procedura principale debbano esser prese in considerazione ma senza che si impongano alla giurisdizione che ha aperto la procedura secondaria, la quale resta competente in via esclusiva a decidere della destinazione dell'attivo incluso nella specifica procedura.
