Il segreto professionale del difensore alza bandiera bianca di fronte alla verifica fiscale. File, email, documenti, consultazioni sulla legittimità fiscale di alcuni atti, pareri, corrispondenza con i clienti del contribuente-avvocato possono essere esaminati dalle fiamme gialle alla ricerca di attività professionali fiscalmente rilevanti e non dichiarate. E per la difesa del segreto professionale all'avvocato non resta che una forma di tutela eventuale e successiva. Eventuale perché subordinata al fatto che dall'accesso scaturisca un atto di accertamento impugnabile; successiva perché appunto legato ai tempi e agli esiti delle verifiche fiscali e della giustizia tributaria. A queste conclusioni giunge la corte di cassazione sezioni unite civili con la sentenza 11082/10 del 7 maggio 2010, che ha riconosciuto competenza tributaria, in quanto atto interno, e non amministrativa all'impugnazione da parte dell'avvocato al provvedimento autorizzatorio del procuratore della repubblica sugli accessi della guardia di finanza. Il riconoscimento della giurisdizione tributaria che fa la Corte di cassazione sezioni unite ha come conseguenza quella di delineare una tutela a posteriori nonché depotenziata del segreto professionale dell'avvocato. Nella decisione dei supremi giudici si legge che non è legittimo (né possibile) tenere distinte, nello stesso soggetto, la posizione del professionista (vincolato al segreto professionale) e quella del contribuente (assoggettabile a verifica fiscale) atteso che l'art. 52 Cost., riflette esclusivamente le operazioni di verifica del contribuente-professionista: «del contribuente», scrivono i giudici, «perché l'ispezione mira a verificare la posizione fiscale dello stesso; del professionista perché l'autorizzazione mira a garantire (la tutela de) il segreto professionale opponibile solo dal contribuente che sia anche professionista, nonché specularmente dal professionista in verifica perché contribuente». Di più, per i giudici, l'eventuale esistenza di attività professionali fiscalmente rilevanti non dichiarate o dichiarate in misura minore e comunque non risultanti dalle scritture contabili e dagli atti non secretati discende dalla possibilità di sottoporre a controllo ai fini fiscali pure gli atti secretati dal professionista contribuente. E questa ricerca ben può fondarsi, secondo le sezioni unite, anche dalle notizie che riguardano i suoi clienti.
L'autorizzazione del procuratore della repubblica all'accesso nello studio professionale, da parte della guardia di finanza, è considerato dalla Corte di cassazione come atto interno del procedimento tributario, e produce effetti solo nell'ambito dello stesso « e di conseguenza soggetto al sindacato del giudice tributario». Spetterà dunque al giudice tributario la tutela giurisdizionale in ordine ai tributi indicati nella norma. Sull'ipotesi che l'esito della verifica fiscale sia negativa sia, cioè, improduttiva di un atto di accertamento a cui prestare opposizione, la Corte di cassazione riconosce uno spiraglio al professionista nell'orbita giurisdizionale del giudice ordinario come «ipoteticamente lesiva del diritto squisitamente soggettivo del contribuente a non subire (a prescindere dalla operata perforazione del segreto professionale) al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, verifiche fiscali e, di conseguenza le connesse compressioni legali ai suoi corrispondenti diritti». Il segreto professionale dell'avvocato, che è espressione del diritto alla difesa del cliente resta così sguarnito di ogni tutela effettiva. Cosa accade se dalle carte sequestrate al difensore emergono le prove di reati a carico del cliente? La guardia di finanza dovrà mandarle alla procura della repubblica, con il rischio che il rapporto cliente-avvocato si inquini di timore; del timore che ciò che viene detto e dato all'avvocato giunga a mani della procura. E la questione non è di poco conto se anche l'Ordine degli avvocati di Milano è intervenuto, invano, nel giudizio per chiedere una efficace difesa del segreto professionale davanti al Tar.