Gli obblighi d'imposta nel riformulato art. 17, dpr 633/72. In base al nuovo secondo comma dell'art. 17, dpr 633/72, come riformulato dal dlgs n. 18/2010, quando le operazioni territorialmente rilevanti in Italia sono poste in essere da fornitori esteri nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi stabiliti, gli obblighi d'imposta ricadono in ogni caso sul cessionario/committente, che dovrà applicare l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile. Il fornitore estero, pertanto, non può emettere fattura con addebito dell'Iva, ancorché abbia in Italia un rappresentante fiscale, oppure una posizione Iva accesa direttamente, oppure una stabile organizzazione (diverso è il caso in cui l'operazione sia effettuata dalla stabile organizzazione, dovendosi essa considerare, per le operazioni proprie, «soggetto passivo stabilito» e non soggetto estero).
Ai sensi del comma 5 dell'art. 21, la fattura dovrà essere emessa, in unico esemplare, dal cessionario o prestatore stabilito (c.d. autofattura). Se l'operazione è imponibile, l'autofattura dovrà evidenziare l'ammontare dell'imposta, che sarà poi contabilizzata a debito nella liquidazione periodica; se è invece non imponibile oppure esente, l'autofattura riporterà il titolo e la norma di non applicazione dell'imposta (l'obbligo di emettere comunque l'autofattura, anche per le operazioni non imponibili o esenti, è stato ribadito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/2010).
Va da sé che il fornitore estero, di norma, avrà esigenza di emette una propria fattura per documentare (commercialmente) l'operazione, eventualmente avvalendosi del supporto amministrativo del rappresentante fiscale; detta fattura non avrà comunque rilevanza agli effetti dell'Iva nazionale, non perché l'operazione debba considerarsi fuori campo (giacché così non è), ma perché gli obblighi relativi all'operazione devono essere assolti, come si è detto, dal cessionario/committente. Si deve sottolineare che le regole sopraindicate valgono per qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia effettuata da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi stabiliti, senza alcuna eccezione (e dunque sia per le cessioni di beni, sia per le prestazioni di servizi, generiche o specifiche).
Cosa succede in caso di irregolarità. Per le violazioni dell'obbligo di fatturazione delle operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, con la legge finanziaria 2008 è stata introdotta una specifica disciplina sanzionatoria mediante introduzione del comma 9-bis dell'art. 6, dlgs n. 471/97. Questa disposizione prevede, tra l'altro, che qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario/committente ovvero dal cedente/prestatore, si applica la sanzione amministrativa del 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro e con un tetto massimo di 10 mila euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni. In tale ipotesi, la norma prevede inoltre che resta comunque salvo il diritto alla detrazione del cessionario/committente. La disposizione, come si evince dalla citata circolare 14/2010 dell'Agenzia, trova applicazione anche nel caso di irregolare applicazione dell'Iva in violazione delle disposizioni del secondo comma dell'art. 17. Pertanto, ad esempio, se il rappresentante fiscale italiano di un soggetto estero, in relazione a una vendita di beni che si trovano in Italia, emette erroneamente fattura con addebito dell'Iva nei confronti di un cessionario soggetto passivo stabilito, provvedendo comunque a corrispondere l'imposta indebitamente fatturata, si rende applicabile la predetta sanzione del 3% (solidalmente a carico delle parti) e il cessionario non perde il diritto alla detrazione. Si ricorda che, nella citata circolare 14, l'agenzia delle entrate ha riconosciuto non sanzionabili le irregolarità in esame commesse, senza malafede, nel periodo dal 1° gennaio 2010, data (retroattiva) di decorrenza della nuova normativa introdotta con il dlgs n. 18/2010, al 19 febbraio 2010, data di entrata in vigore della normativa stessa, escludendo inoltre la necessità di operare variazioni.
Operazioni nei confronti di privati o di soggetti esteri. Qualora, invece, il fornitore estero ponga in essere operazioni territorialmente rilevanti nei confronti di privati consumatori oppure di soggetti esteri, gli obblighi nazionali in materia di Iva dovranno essere adempiuti, ai sensi del terzo comma dell'art. 17, dal soggetto estero, nei modi ordinari, attraverso l'identificazione diretta, oppure mediante un rappresentante fiscale, o avvalendosi dell'eventuale stabile organizzazione.
