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Ipoteca con avviso

del 08/05/2010
di: di Benito Fuoco
Ipoteca con avviso
L'iscrizione ipotecaria riguarda crediti che derivano da cartelle di pagamento notificate da oltre un anno, deve essere sempre preceduta da un avviso di intimazione di pagamento, in mancanza del quale l'iscrizione ipotecaria è illegittima e deve essere annullata. Con queste motivazioni la Commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la decisione dei giudici provinciali di Firenze, nella sentenza n. 26/32/2010 depositata nella segreteria della Commissione il primo marzo scorso, ha definitivamente annullato una iscrizione ipotecaria non preceduta dall'avviso di intimazione previsto dal secondo comma dell'articolo 50 del dpr n. 602/73. Quindi anche i giudici regionali prendono posizione e si esprimono per la nullità della fase di espropriazione che non sia attivata nel termine annuale fissato dal secondo comma del citato articolo 50 del dpr n 602/73. Contro questo atto, la società ricorrente proponeva ricorso eccependo una serie di nullità e violazioni sul procedimento, derivanti sia dalla mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) sia violazioni alla legge 212/2000(statuto del contribuente); inoltre con memorie difensive la società riporta l'ordinanza n. 2053/2006 della cassazione resa a sezioni unite, che ha stabilito che il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria hanno natura di atti funzionali all'espropriazione forzata.

Sulla base di queste considerazioni, i giudici di secondo grado hanno confermato la decisione dei colleghi della provinciale e annullato l'ipoteca illegittima.

Il collegio regionale toscano osserva come decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sarebbe possibile per l'agenzia della riscossione procedere all'iscrizione ipotecaria, ma non anche al pignoramento immobiliare; nel senso che, prosegue il collegio regionale «quest'ultimo necessiterebbe, comunque, della notifica del previo avviso di cui all'articolo 50, comma due, non potendo l'iscrizione ipotecaria essere considerato atto equipollente all'avviso medesimo». La Commissione osserva che il termine di decorrenza di un anno, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 50 del dpr n. 602/73 è un termine stabilito in generale per l'espropriazione forzata. Quindi, aggiunge il collegio che se questo termine deve essere considerato legittimante per l'espropriazione forzata, la stessa disposizione deve anche valere per l'iscrizione ipotecaria, che è un atto strumentale all'espropriazione medesima.

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