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Vip sul giornale, danno ok (ma non d'ufficio)

del 08/05/2010
di: Valerio Stroppa
Vip sul giornale, danno ok (ma non d'ufficio)
Qualora le foto di un vip siano pubblicate sulla stampa senza il consenso del soggetto fotografato, è possibile configurare anche un danno patrimoniale. Quale per esempio eventuali pregiudizi allo sviluppo della carriera futura, con tutti i suoi riflessi economici (come l'impossibilità di girare alcune tipologie di film, perché non in sintonia con il tenore delle foto apparse, oppure la perdita di specifiche occasioni di lavoro a causa del discredito arrecato dalla pubblicazione). Tuttavia, inerendo il danno patrimoniale ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento, esso deve essere allegato dalla parte lesa e non può essere individuato ed introdotto d'ufficio da parte del giudice. Neppure tramite il potere di liquidazione equitativa ex articolo 2056 del codice civile, il quale concerne la quantificazione del danno e non la sua individuazione. È quanto ha affermato la Cassazione con sentenza 10957/10, del 6 maggio intervenuta a chiusura di una controversia che vedeva coinvolta la showgirl Valeria Marini e una casa editrice. La vicenda era iniziata nel 1996, quando su alcune riviste furono pubblicate alcune foto della soubrette diffuse, secondo la ricorrente, senza il proprio consenso. Per questo la showgirl si era rivolta al tribunale di Roma per ottenere: l'accertamento dell'illegittimo uso da parte delle tre case editrici delle foto da loro edite, realizzate tempo prima da un fotografo con il consenso dell'attrice (poi ritirato) e acquistate dalle riviste; l'astensione da qualsiasi ulteriore utilizzo delle foto; la pubblicazione di una rettifica su tre giornali a tiratura nazionale; la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti. Il tribunale aveva respinto tutte le domande; sentenza in parte riformata nel 2005 dalla Corte d'appello di Roma, che aveva ritenuto fondata la sola domanda di inibitoria dell'ulteriore utilizzazione delle foto, confermando la reiezione delle altre domande (sentenza n. 178/2005). Ora la Corte conferma la pronuncia di secondo grado: il danno patrimoniale può configurarsi ma deve essere documentato dalla parte ricorrente, che invece non aveva «minimamente provato né la sussistenza né l'entità di un nocumento di carattere patrimoniale». Va ricordato che, sul tema, la sentenza n. 12433/2008 della Cassazione aveva affermato come, in assenza di specifiche voci di danno patrimoniale, «la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo compenso alla pubblicazione». Principio tuttavia non applicabile alla fattispecie in commento, in quanto i danni devono essere individuati dal soggetto ricorrente e non dal giudice.

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