Andando a commentare la nota rimarchiamo subito come il ministero fa il quadro della situazione attuale ricordando come le più recenti modifiche apportate alla disciplina in materia di lavoro tendono ad informatizzare e quindi a «smaterializzare» l'effettuazione dei principali adempimenti lavoristici (comunicazioni al Centro per l'impiego, Libro unico del lavoro, inoltro prospetti informativi di cui alla legge n. 68/1999) e previdenziali (Uniemens), ma io aggiungerei anche autoliquidazione dei premi inail, adempimenti verso le casse edili e chi ne ha più ne metta. Questo nuovo modo di gestire il rapporto utente-pubblica amministrazione, di tutta evidenza, ha rafforzato il ruolo degli «intermediari» a ciò abilitati che sono da ritenersi interlocutori privilegiati degli organismi pubblici preposti al controllo degli stessi adempimenti. In questo ambito il Ministero, successivamente, evidenzia come la crescente «smaterializzazione» delle operazioni relative agli adempimenti di lavoro e previdenza incide, inevitabilmente, anche sugli aspetti operativi legati allo svolgimento degli stessi adempimenti in quanto le modalità gestionali e di comunicazione telematica dei dati lavoristici e previdenziali possono rendere incerta la reale ed effettiva riconducibilità degli stessi adempimenti ai soggetti tenuti all'inoltro.
La chiave di volta in questo contesto è e non poteva essere altrimenti, legge n. 12/1979 che, con estrema chiarezza, evidenzia quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Fra tali adempimenti rientrano, senz'altro, l'invio della comunicazione obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del Libro unico del lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o più recentemente Uniemens e Com.Unica); ma oltre a questi adempimenti che il ministero considera, giustamente principali, ve ne sono altri che superficialmente sembrerebbero meri adempimenti accessori quale la trasmissione di tale documentazione. Il ministero fa l'esempio dell'adempimento contenuto nell'art. 44, comma 9, della legge n. 326/2003 in materia di dati contributivi precisando che anche questi adempimenti secondari e accessori non possono che essere letti alla luce della legge n. 12/1979.
Dalle norme deriva infatti, sia pur indirettamente, che la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale (DM 10, Emens o Uniemens e Com.Unica) non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge; e non può che essere così, perché come ogni consulente del lavoro sa, l'invio è il primo passo di tutta una relazione che si crea con esso, in cui chi trasmette, successivamente, diviene «interlocutore» degli istituti previdenziali e del ministero poiché molto spesso è necessario dare (e avere da parte della pubblica amministrazione) chiarimenti, integrazioni o correzioni, della documentazione trasmessa; attività queste che, evidentemente, non possono che provenire da coloro che sono responsabili dei dati inviati in virtù delle disposizioni della citata legge n. 12/1979. Si pensi solo al problema della assegnazione del codice 5N da parte dell'Inps a seguito di assunzione di personale con la legge 407 del 1990, e della possibile mancanza negli archivi Inps della sua presenza per sfasature nella comunicazione telematica tra l'Istituto ed il sistema Unilav con la contestuale generazione di note di rettifica.
Da queste considerazioni deriva immediatamente la conseguenza della non abilitazione alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica dei Centri di elaborazione dati (Ced) in quanto gli stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 12/1979, possono effettuare «esclusivamente» attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali e accessorie, come più volte evidenziato da questo ministero (vedi il Vademecum sul Libro unico del lavoro del 5 dicembre 2008), ma anche per quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e i titolari di iscrizione alla Cciaa, salvo che non si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro ai sensi della citata legge n. 12/1979.
Il ministero chiude ribadendo che risultano abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, anche mediante strumenti telematici, solo i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità dettate dal Vademecum sul Libro unico del lavoro, ed invitando gli uffici in indirizzo a voler assicurare il rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare.
Questo è quanto afferma in maniera chiara il ministero e noi prendendone atto non possiamo che ricordare come le competenze di cui siamo portatori (e che ci vengono universalmente riconosciute) sono il frutto di un lungo percorso che la nostra categoria ha fatto dagli albori del Sindacato ad oggi (come i corsi a Fiesole insegnano), frutto di una paziente e progressiva crescita nelle competenze e nella messa a disposizione di queste ad aziende e lavoratori nonché alla pubblica amministrazione; perché ognuno nel nostro lavoro possa trovare le risposte e le soluzioni, in linea con la legge, che sono necessarie alla vita aziendale e alla vita personale. Le parole del ministero riconoscono questo lavoro fatto con umiltà, abnegazione e sacrificio a beneficio di tutta la collettività e, ci si permetta di dire in questo tempo particolare, che forse ha anche contribuito a sviluppare e irrobustire l'unità della nostra bella Italia fondata su quel lavoro che siamo chiamati a curare e tutelare.