La delibera. Il «manuale operativo» allegato alla delibera racchiude tutti gli obblighi informativi ai quali gli intermediari sono tenuti, divisi in tre macrocategorie: la documentazione periodica (bilanci d'esercizio ecc.), la documentazione ad evento (modifiche allo statuto, operazioni di m&a ecc.) e i dati strutturati (composizione dei portafogli gestiti ecc.). Ogni adempimento è contraddistinto da un codice che individua la categoria del soggetto obbligato, il tipo di obbligo e il suo oggetto, la cadenza della trasmissione e il termine per l'invio.
Ambito soggettivo. Per quanto riguarda i nuovi soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni periodiche, come detto, vengono incluse assicurazioni, società di gestione armonizzate ed estere, nonché le Sicav estere, anche se con riferimento a particolari fattispecie.
Ambito oggettivo. Al fine di ridurre gli oneri burocratici ed economici gravanti sui soggetti vigilati, alcuni obblighi di comunicazione sono soppressi, quali per esempio quelli relativi alle convenzioni stipulate con altri intermediari, mentre altri vengono snelliti, come quelli riferiti alle deleghe gestionali. Tra le novità principali, le relazioni sull'attività di controllo aziendale (revisione interna, gestione del rischio, controllo di conformità) e sulle modalità di svolgimento dei servizi, dell'attività di investimento e dei servizi accessori. I provvedimenti assunti dagli intermediari nei confronti dei propri promotori finanziari dovranno essere comunicati (ad evento), al pari dei dati strutturati relativi all'attività dei principali promotori (ogni sei mesi).
