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Scambi intracomunitari, tempi di trasferimento soft

del 07/05/2010
di: di Franco Ricca
Scambi intracomunitari, tempi di trasferimento soft
Ai fini della realizzazione di un acquisto intracomunitario, il presupposto del trasferimento del bene nel paese di destinazione deve essere verificato non soltanto in base al rispetto di un termine rigido, ma secondo una valutazione complessiva di tutte le circostanze. Pertanto, il fatto che l'acquirente utilizzi per un certo tempo il bene nel paese di acquisto o in un altro paese prima di introdurlo definitivamente nel proprio stato membro, non pregiudica, di per sé, la possibilità di qualificare l'operazione come cessione intracomunitaria esente nel paese di provenienza ed acquisto intracomunitario imponibile in quello di destinazione. È quanto emerge dalle conclusioni che l'avvocato generale della corte di giustizia ha depositato il 6/5/2010 nella causa C-84/09, riguardante principalmente l'interessante questione, posta dai giudici svedesi, se ai fini della normativa transitoria sugli scambi intracomunitari il trasporto fuori dal paese di origine debba avere inizio entro un determinato termine. La questione è stata sollevata in relazione ad un interpello di un cittadino privato svedese che intende acquistare nel Regno Unito una barca a vela di oltre 7,5 metri, che egli intende utilizzare per scopi ricreativi nello stato di origine, o in alternativa in un altro stato membro, per un periodo di 35 mesi, facendola navigare per oltre 100 ore, per trasferirla solo successivamente in Svezia, destinazione finale. Dopo avere ricordato che la normativa sugli scambi intracomunitari si applica anche ai mezzi di trasporto nuovi acquistati da privati, l'avvocato osserva che i presupposti del fatto generatore dell'Iva sull'acquisto intracomunitario sono due: - l'acquirente deve acquisire il potere di disporre come proprietario del bene; - il bene deve essere spedito o trasportato dallo stato di origine in un altro stato membro.

La norma, prosegue l'avvocato, non chiarisce però in quale rapporto temporale o materiale debbano trovarsi l'acquisizione del bene e l'inizio o la fine del trasporto in un altro stato membro.

Posto che il trasferimento del bene nell'altro stato membro è di fondamentale importanza per distinguere una cessione interna da una cessione intracomunitaria e ripartire il potere impositivo tra i due stati, le disposizioni devono essere interpretate in conformità di questo obiettivo. Se il luogo di tassazione dipendesse soltanto dal fatto che il bene lasci lo stato di origine o giunga nello stato di destinazione entro un certo termine dopo la cessione, i soggetti potrebbero decidere arbitrariamente, senza alcun vincolo rispetto al luogo del consumo, dove l'acquisto di un mezzo di trasporto nuovo debba essere tassato; anche ritardi non intenzionali nel trasporto potrebbero quindi incidere sulla determinazione del luogo di tassazione, a prescindere dal luogo di effettivo consumo. Pertanto, anziché fare riferimento a rigidi termini, che peraltro la direttiva non prescrive, occorre verificare, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti, in quale stato membro avrà luogo il consumo finale, prendendo in considerazione principalmente le circostanze oggettive. Nella fattispecie, oltre alla durata del trasporto, può assumere rilievo il luogo dove la barca è immatricolata e il luogo dove l'acquirente dispone di un punto di ormeggio stabile, come pure il luogo di residenza dell'acquirente. Nel valutare la durata del trasporto, inoltre, possono rilevare la distanza tra lo stato di cessione e lo stato di destinazione, nonché la durata di vita del bene ceduto. Se infatti il trasferimento ha richiesto solo un lasso di tempo insignificante rispetto alla durata di vita del mezzo di trasporto, è presumibile che il consumo del bene avverrà nello stato di destinazione.

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