La norma, prosegue l'avvocato, non chiarisce però in quale rapporto temporale o materiale debbano trovarsi l'acquisizione del bene e l'inizio o la fine del trasporto in un altro stato membro.
Posto che il trasferimento del bene nell'altro stato membro è di fondamentale importanza per distinguere una cessione interna da una cessione intracomunitaria e ripartire il potere impositivo tra i due stati, le disposizioni devono essere interpretate in conformità di questo obiettivo. Se il luogo di tassazione dipendesse soltanto dal fatto che il bene lasci lo stato di origine o giunga nello stato di destinazione entro un certo termine dopo la cessione, i soggetti potrebbero decidere arbitrariamente, senza alcun vincolo rispetto al luogo del consumo, dove l'acquisto di un mezzo di trasporto nuovo debba essere tassato; anche ritardi non intenzionali nel trasporto potrebbero quindi incidere sulla determinazione del luogo di tassazione, a prescindere dal luogo di effettivo consumo. Pertanto, anziché fare riferimento a rigidi termini, che peraltro la direttiva non prescrive, occorre verificare, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti, in quale stato membro avrà luogo il consumo finale, prendendo in considerazione principalmente le circostanze oggettive. Nella fattispecie, oltre alla durata del trasporto, può assumere rilievo il luogo dove la barca è immatricolata e il luogo dove l'acquirente dispone di un punto di ormeggio stabile, come pure il luogo di residenza dell'acquirente. Nel valutare la durata del trasporto, inoltre, possono rilevare la distanza tra lo stato di cessione e lo stato di destinazione, nonché la durata di vita del bene ceduto. Se infatti il trasferimento ha richiesto solo un lasso di tempo insignificante rispetto alla durata di vita del mezzo di trasporto, è presumibile che il consumo del bene avverrà nello stato di destinazione.
