Ciò premesso, qualora l'ufficio abbia imputato per competenza un componente negativo di reddito ad un periodo d'imposta diverso da quello nel quale era stato dedotto, la circolare ribadisce che, come chiarito dalla prassi precedente, il contribuente potrebbe operare la deduzione:
- presentando la dichiarazione correttiva a proprio favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di competenza;
- se il predetto termine sia scaduto, presentando istanza di rimborso della maggiore imposta versata per il periodo di imposta nel quale non ha operato la deduzione, entro il termine di 48 mesi dalla data del pagamento, ricorrendo entro il termine di prescrizione del diritto contro l'eventuale silenzio rifiuto dell'amministrazione sull'istanza di rimborso.
La circolare richiama poi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza n. 6331 del 10/3/2008, ove la corte ha dichiarato che, nei casi di specie, la doppia imposizione può essere evitata dal contribuente presentando istanza di rimborso (e proponendo la conseguente impugnazione) della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell'annualità di competenza dei costi, a decorrere dal perfezionamento del giudicato sulla legittimità del recupero del fisco. La circolare conclude pertanto che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo d'imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità dell'accertamento è passata in giudicato oppure dalla data in cui è divenuta comunque definitiva la pretesa del fisco. Da tale data il contribuente potrà presentare, entro due anni, la domanda di rimborso, impugnando poi l'eventuale silenzio-rifiuto nel termine di prescrizione ordinaria (resta però il dubbio su come procedere nel caso in cui la dichiarazione di competenza fosse in perdita). La circolare puntualizza infine che restano comunque dovute le sanzioni applicate per l'infedeltà della dichiarazione portante deduzione di costi non di competenza.
