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Ipoteche, iscrizione nulla senza l'atto allegato

del 05/05/2010
di: Benito Fuoco
Ipoteche, iscrizione nulla senza l'atto allegato
È nullo l'atto di iscrizione ipotecaria immobiliare eseguito cautelativamente dal concessionario della riscossione dei tributi quando l'atto relativo dell'Agenzia del territorio non sia stato alla stessa allegata; questo infatti, facendo riferimento a una avvenuta iscrizione ipotecaria, doveva contenere anche la trascrizione eseguita.

Sono le stringate motivazioni che si leggono nella sentenza n. 16/7/2010 emessa dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di Parma e depositata in segreteria il 10 febbraio 2010.

Il contribuente rivolgendosi alla Commissione provinciale ricorreva avverso una iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia Emilia Nord, eccependo l'illegittimità del documento ricevuto.

Nel ricorso infatti, palesava di non aver ricevuto l'atto che attestasse l'avvenuta trascrizione; evidenziava che non erano state mai notificate nemmeno le cartelle di riferimento, quindi la carenza di motivazioni era evidente. La Commissione provinciale di Parma ha accolto il ricorso e annullato l'illegittima iscrizione ipotecaria. I giudici provinciali emiliani hanno verificato che l'atto impugnato rientra tra quelli a cui è applicabile l'obbligo di motivazione previsto dalla legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) che al comma primo dell'articolo 7 recita testualmente: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». Quindi, deduce il collegio provinciale, l'avere omesso l'allegazione della trascrizione ipotecaria integra l'illegittimità dell'atto. Infine aggiungono i giudici di primo grado «contrariamente a quanto riportato nello stesso atto non risulta allegato nessun prospetto». L'atto illegittimo è stato annullato dalla Commissione provinciale, con la condanna alle spese di lite di 3 mila euro, oltre Iva e cassa di previdenza a carico del concessionario della riscossione.

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