È quanto si legge nella ponderosa circolare Assonime n. 16, del 3 maggio 2010, di commento al d.lgs. n. 39/2010, rubricata “Il testo unico della revisione legale”.
Aspetti critici delle nuove norme
Nella parte introduttiva, la circolare appare piuttosto critica con il nuovo corpus normativo. Si evidenzia, in primis, che nel sistema delineato dal recente diritto societario, il consiglio di amministrazione veniva considerato come il “primo controllore” della società (orientamento che trova un significativo presidio anche nei principi di autodisciplina delle società quotate in cui si prevede l'istituzione, all'interno del consiglio di amministrazione, di un comitato che si occupa tanto del sistema di controllo interno, quanto dei profili di controllo contabile). Il decreto sembra invertire questa linea di tendenza identificando il comitato per il controllo interno e la revisione legale, nel collegio sindacale (o negli organi a questo alternativi, nei sistemi non tradizionali). E' chiara la volontà del legislatore, si legge in altro passaggio della circolare, di: << rafforzare i compiti e il ruolo del collegio sindacale nelle società di capitali. Tuttavia, nella trasposizione della nuova disciplina sulla revisione legale si è persa l'occasione di coniugare efficacia ed efficienza del nuovo assetto della revisione legale con la semplificazione dei controlli contabili per le società di minori dimensioni>>. In tal senso, va letta anche la disposizione che attribuisce all'assemblea la competenza alla nomina dei revisori su proposta dell'organo di controllo.
I principi di revisione
Venendo agli aspetti più tecnici, anche l'imposizione da parte dell'art. 11 del d.lgs 39 non appare, secondo Assonime, delle più felici, soprattutto per il revisore.
Prevedere come obbligatoria l'osservanza di “regole professionali”, nate in un contesto sovranazionale e frutto del contemperamento tra le diverse esigenze dei sistemi di revisione adottati negli Stati membri dell'Unione europea, si legge infatti nella circolare, potrebbe creare qualche problema applicativo. A riguardo, viene evidenziato che se «fino ad oggi, infatti, l'inosservanza dei principi non determinava in modo automatico la responsabilità del revisore, essendo ammissibile la possibilità di discostarsi dalla best practice in considerazione delle peculiarità delle circostanze del caso concreto. I nuovi principi di revisione dovranno invece essere necessariamente osservati in quanto dotati di efficacia normativa, con la conseguenza che la violazione del principio può, già di per sé, dare luogo ad un illecito imputabile al revisore. Come l'inosservanza dei principi di revisione assume rilievo ai fini del giudizio di responsabilità, così anche l'osservanza degli stessi determina conseguenze rilevanti sotto questo profilo, facendo sorgere una presunzione di diligenza. Questa presunzione, tuttavia, non è assoluta e non determina perciò l'esclusione automatica della responsabilità dei revisori. Attenersi alle indicazioni contenute nei principi di revisione consente, infatti, ai revisori di ridurre il rischio di essere ritenuti responsabili del loro operato, ma non lo annulla: la negligenza può infatti dipendere dal modo in cui si è adempiuto complessivamente all'incarico». In pratica quando i nuovi principi, adottati con regolamento comunitario saranno direttamente applicabili negli stati membri, dovranno obbligatoriamente essere adottati dai revisori, ma tale adozione non sarà sufficiente ad escludere loro responsabilità se la funzione non fosse altresì eseguita con diligenza professionale.
Scompare il libro del revisore
Mentre la previgente disciplina si fondava sul libro del revisore, nel quale doveva essere documentata l'attività dello stesso, le nuove norme abrogano tale registro. D'ora innanzi l'art. 14, si limita, infatti, a stabilire l'obbligo di conservazione in capo al revisore, per un periodo di 10 anni dalla data della relazione di revisione, dei documenti e delle carte di lavoro inerenti l'incarico.
A riguardo, osserva l'Assonime, mentre il libro della revisione era un libro di proprietà della società revisionata, i documenti e le carte di lavoro sull'incarico di revisione sono del soggetto incaricato della revisione, con conseguente inaccessibilità per soci, amministratori e terzi. Tale inaccessibilità, riguarderebbe anche i sindaci, nei confronti dei quali, tuttavia, l'organo conserva specifici e tempestivi obblighi informativi (peraltro reciproci ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.).
L'indipendenza del revisore
La nuova disciplina sull'indipendenza (art. 10) si fonda su principi volti ad assicurare la stessa sotto un profilo sostanziale, ossia:
1) il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione di una società devono essere indipendenti da questa;
2) essi non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
