L'appellante Equitalia, sostenendo la legittimità della notifica, riteneva che la disposizione di cui all'articolo 148 c.p.c. attenessero esclusivamente alle notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario e che l'ipotesi contemplata dall'articolo 26 del dpr n. 602/1973 coinvolgesse una norma speciale che si riferisce alla notificazione degli atti tributari; e comunque, la mancata relazione, a parere del concessionario, non può mai comportare l'inesistenza della notifica, tutt'al più una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento non previsto nel suo interesse. I giudici regionali meneghini hanno stabilito, invece, che anche la notifica a mezzo posta della cartella deve avvenire in considerazione dell'articolo 26, comma 1, del dpr n. 602/73 con la regolare compilazione di relata di notifica e l'intervento di un intermediario abilitato; la notificazione delle cartelle di pagamento deve avvenire tassativamente «tramite l'intermediazione di un soggetto all'uopo specificatamente abilitato che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione nell'originale e nella copia dell'atto stesso, come previsto dagli articoli 148 e 149 del codice di procedura civile e dall'articolo 3 della legge n. 890/1982»; da questo la nullità insanabile della notifica. Il collegio ha aggiunto che qualora la legge avesse voluto intendere e consentire la trasmissione per posta senza il tramite di un soggetto abilitato, lo avrebbe espressamente previsto, come avviene nell'articolo 16, comma 3, del dlgs n. 546/92 (comunicazioni e notifiche tributarie) e nell'articolo 14, parte prima, della legge n. 890/82 (notificazioni di atti giudiziari).
