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Parità a rapporto

del 29/04/2010
di: di Carla De Lellis
Parità a rapporto
Scade il prossimo 30 aprile il termine per effettuare il rapporto biennale 2008-09 sulla parità uomo-donna sul lavoro. Sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con oltre 100 dipendenti che entro il predetto termine devono trasmettere a rappresentanze sindacali aziendali e consiglieri di parità territorialmente competenti un report sulla situazione del personale femminile e maschile.

Le azioni positive. L'obbligo è previsto dalla legge n. 125/1991 (come modificata dal dlgs n. 198/2006 e dal dlgs n. 5 di quest'anno), recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna sul lavoro. Il provvedimento prescrive ai datori di lavoro, privati e pubblici, l'obbligo alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, passaggi di categoria o qualifica e di altri fenomeni di mobilità. Come detto, l'obbligo interessa tutti i datori di lavoro con forza lavoro superiore a 100 dipendenti. A tal fine, si tiene conto della forza lavoro presente in azienda alla fine di ciascun anno. Per il prossimo appuntamento, dunque, si deve considerare il personale assunto al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 e il rapporto va inviato nel caso in cui il limite dei 100 addetti sia stato superato anche in un solo anno.

Il rapporto biennale. Il rapporto deve riferirsi al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva che oltre 100 dipendenti. Si compone di 8 tabelle. La prima è con le informazioni generali sull'azienda; la seconda con le informazioni generali sulle unità in ambito comunale. La tabella 3 chiede l'indicazione degli occupati alle dipendenze in ciascuno dei 2 anni del biennio considerato. La tabella 4 riporta l'indicazione dei dipendenti al 31 dicembre 2009 selezionati per categoria professionale e livello di inquadramento; parimenti la tabella 5, ma con riferimento ai soli lavoratori in cig e aspettativa. La tabella 6 è relativa alle entrate (assunzioni) e uscite (cessazioni) e alle trasformazioni dei contratti, mentre la tabella 7 riguarda la formazione del personale. Infine, la tabella 8, con riferimento al secondo anno del biennio (al 31 dicembre 2009), chiede l'indicazione delle retribuzioni annue.

La scadenza e le sanzioni. Il rapporto va trasmesso alle rappresentanze sindacali (Rsa) costituite in azienda o a quelle unitarie (Rsu) ove esistenti e al Consigliere regionale di parità. In caso di mancata trasmissione entro il termine (30 aprile), il Consigliere di parità o le rappresentanze sindacali segnalano l'inadempimento al servizio ispettivo presso le direzioni regionali del lavoro. A seguito della segnalazione, l'impresa è diffidata ad adempiere entro 60 giorni. L'ulteriore inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro. Nei casi più gravi, il servizio ispettivo può disporre anche la sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente fruiti dall'impresa.

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