Cosa si può sanare - L'art. 1, c. 7, del dl 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2010, n. 25, ha prorogato dal 29/12/2009 al 30/4/2010 i termini per la presentazione (tardiva) del modulo RW da parte dei lavoratori dipendenti che, in relazione alla propria attività lavorativa svolta all'estero, hanno commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
Come ha precisato l'Agenzia delle entrate, prima con la circolare n. 48/e del 17/11/2009 e poi con la n. 11/e del 12/3/2010, la regolarizzazione «agevolata» della sezione II del quadro RW riguarda solo ed esclusivamente le somme riconducibili agli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative. Sono pertanto da ritenere esclusi gli eventuali investimenti finanziari o patrimoniali ancorché derivanti dall'impiego delle somme medesime per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento «ordinario». Regolarizzando la dichiarazione e pagando la sanzione di 21 euro il contribuente ottiene benefici multipli: sana l'omissione del quadro RW, nonché le omissioni dichiarative degli interessi derivanti dal conto corrente estero, anche con riferimento agli anni precedenti.
Cosa si può fare in aggiunta - Qualora il dipendente avesse detenuto al 31/12/2008, oltre al «c/c stipendi», investimenti finanziari o patrimoniali di importo superiore a 10 mila euro, entro il 30 aprile potrà comunque regolarizzare la propria posizione indicando nella sezione II di RW le ulteriori disponibilità. In questo caso la sanzioni saranno pari allo 0,833% (1/12 del 10%) delle somme non dichiarate oltre al 3% (1/10 del 30%) dell'eventuale imposta dovuta sui redditi non dichiarati. Naturalmente tale ravvedimento sanerà solo le violazioni del quadro RW commesse nel 2009 e non quelle degli anni precedenti ancora accertabili.
