Il meccanismo del «carosello», messo in atto mediante società fittiziamente costituite note come «cartiere», vedeva diversi passaggi commerciali tra i fornitori comunitari di beni e la società rivenditrice beneficiaria della frode. Le società intermediarie, esistenti solo sulla carta, interposte su due livelli, non versavano l'Iva, per poi sparire nel nulla. Contestualmente, la società residente acquirente chiedeva all'erario il rimborso dell'imposta (di fatto non sostenuta).
Nella fattispecie, gli addebiti mossi riguardavano l'indebita detrazione Iva, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, e il disconoscimento della deducibilità di alcuni relativi costi sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap.
La società raggiunta dall'avviso di accertamento ha proposto ricorso presso la Ctp vicentina, chiedendo l'annullamento dell'atto, tra l'altro, per carenza di prove nel rilievo sulla frode Iva e per violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 della legge 537/1993 e dell'articolo 109 del Tuir.
Una tesi non condivisa dai giudici di primo grado, secondo i quali l'accertamento era basato su ben definiti riscontri, atti a dimostrare che la società era il reale gestore delle operazioni e il beneficiario finale del carosello. Le prove sono state quindi rafforzate dalle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria. In tale ottica, la Ctp si è allineata alla recente pronuncia n. 4306/2010 della Cassazione, che ha riconosciuto la validità indiziaria delle intercettazioni anche in sede di accertamento fiscale (si veda ItaliaOggi del 25 febbraio 2010).
