Tutta la decisione ruota sul luogo dell'incidente. La signora sosteneva di trovarsi in prossimità della sua abitazione e di aver in parte già attraversato il giardino ma comunque, aveva scritto nel ricorso, si trovava ancora in un luogo pubblico. Una linea difensiva, questa, ritenuta insufficiente dal Collegio di legittimità che, anche in questa decisione, ha dato continuità all'orientamento secondo cui “un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti”.
Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 17 marzo, aveva sollecitato il Collegio a bocciare il ricorso della donna.
D'altro canto è ormai da tempo che la Cassazione ha assunto, rispetto all'infortunio in itinere, interpretazioni assai restrittive che tendono il più delle volte ad escludere il riconoscimento dell'indennità. A partire dal mezzo usato dal lavoratore al luogo dell'incidente, facendo un bilancio, le decisioni sono sempre più sfavorevoli ai lavoratori. Infatti per avere la copertura degli incidenti avuti con la propria auto il dipendente deve provare senza ombra di dubbio di non potersi recare a lavoro se non con un mezzo di trasporto proprio.
