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Certificato energetico doc

del 27/04/2010
di: di Benedetta Merisi
Certificato energetico doc
Senza abilitazione professionale si è fuori dalla partita della certificazione energetica. A meno che il professionista non lavori in un'azienda che si occupa di rilasciare il bollino verde degli edifici. È solo una delle principali novità contenute nella ultima versione del dpr di attuazione del «decreto legislativo 192/05 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia», che il ministero dello sviluppo economico sta mettendo a punto dopo le osservazione delle categorie professionali e Consiglio di stato.

La novità è emersa in occasione del convegno che il collegio dei periti industriali di Firenze organizzato, lo scorso 23 e 24 aprile, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione, proprio sul tema dell'economia e del risparmio legata a doppio nodo alla certificazione energetica. E l'attenzione si è soffermata proprio sull'atteso dpr che dovrà mettere nero su bianco le competenze delle professionalità abilitate alla certificazione. Il testo che, fin dalle sue prime bozze, aveva messo in allarme le categorie professionali (i periti industriali avevano indicato al ministro Claudio Scajola le principali criticità e contraddizioni in parte accolte) è tornato, dopo le osservazioni del Consiglio di stato, ai ministeri competenti. Secondo la prima bozza del provvedimento a firmare l'attestato poteva essere una vasta platea di laureati (in chimica, matematica, fisica, ingegneria biomedica ecc.) a patto che avessero seguito un corso ad hoc. Ora, invece, secondo alcune indiscrezioni (il testo è ancora sul tavolo dei tecnici dello sviluppo economico) coloro che hanno un diploma di laurea non abilitante ai fini dell'esercizio di una professione intellettuale, come i laureati in matematica o in fisica, non potranno in qualità di liberi professionisti rilasciare la certificazione, ma solo se dipendenti di un'azienda che si occupa di certificazione. Novità in arrivo anche in tema di corsi. Se nella prima bozza i corsi per diventare certificatori potevano essere accreditati solo da quelle regioni che avevano legiferato in materia, ora l'accreditamento potrà avvenire anche dallo stesso ministero. E chi potrà parteciparvi? Il provvedimento specificava, inizialmente, che potevano essere frequentati solo da quei laureati triennali e magistrali indicati nel testo tenendo fuori, secondo un'interpretazione piuttosto restrittiva della norma e legata alla doppia competenza richiesta (progettazione di edifici ed impianti) proprio quelle categorie dei geometri, periti agrari e periti industriali da sempre protagonisti della certificazione. Ora invece vengono indicate con precisione le specializzazioni necessarie. Il tecnico che non ha quella prevista, non sarà tagliato fuori, ma dovrà esclusivamente seguire il corso. Il chiarimento della specializzazione elimina, così, quell'incertezza generata dal passaggio del dpr che definiva quale tecnico abilitato il professionista «abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti», escludendo quindi una vasta platea di quei professionisti che avendo competenza in impiantistica non l'avevano in edilizia e viceversa.

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