
A questo punto, può essere solo ipotizzata la pubblicazione di un nuovo DPCM che ripristini il Mud 2002 (integrato dai dati RAEE ed ELV) e l'approvazione da parte del Parlamento di un emendamento che disponga il rinvio della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno.
In proposito, risultano essere stati presentati due identici emendamenti al DDL di conversione del DL sugli incentivi (AC 3350), in approvazione verso metà maggio, che prevedono la proroga del termine in questione dal 30 aprile al 30 giugno. Ecco, dunque che si andrebbe oltre il 30 aprile lasciando le imprese “scoperte” per quindici giorni.
Da qui la domanda sul profilo sanzionatorio applicabile al caso di specie. A cui si risponde leggendo il disposto dell'art. 258
(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 1 del DLgs n. 152/2006: chi non effettua la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto sconta la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.Ma se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (e nel caso del Mud la convenienza potrebbe essere evidente), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.