
Gli enti del volontariato devono essere onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (legge 383 del 2000) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997. Possono accedere al beneficio, invece, le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile, che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati per via delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Anche per il 2010 tutti i beneficiari del 5 per mille sono obbligati a redigere, entro un anno dall'incasso del contributo, un rendiconto che indichi la destinazione delle somme percepite.