Gli uffici dell'Avvocatura dello stato soggiacciono alle disposizioni della riforma Brunetta sul pubblico impiego, introdotte con il decreto legislativo n.150 del 2009. Infatti, anche se l'articolo 74 della riforma esclude al momento la sola presidenza del consiglio, gli uffici dell'Avvocatura, pur dipendendo, ma solo sotto il profilo organizzativo, dal presidente del consiglio, non ne sono esenti. Ciò in considerazione del fatto che se la norma in esame avesse voluto operare ulteriori deroghe, le avrebbe espressamente previste, così come ha fatto, ad esempio, con riferimento al personale docente della scuola. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, con un recente parere (n. 1746/2010), con il quale ha affermato l'applicazione del dlgs n. 150/2009 al personale di via dei Portoghesi. Era stato lo stesso avvocato generale a sollevare la questione, ritenendo, in prima istanza che il personale dell'Avvocatura dovesse essere escluso dalla diretta applicazione del citato dlgs, perché rientrante nella previsione transitoria ex articolo 74, comma 3. Norma questa che rinvia a successivi dpcm, la definizione dei limiti e delle modalità di applicazione del provvedimento alla presidenza del consiglio. La ventilata esclusione, infatti, discenderebbe dal regio decreto n. 1611/1933, secondo il quale gli uffici dell'Avvocatura «dipendono dal presidente del consiglio dei ministri e le loro attribuzioni sono immediatamente riferibili ai compiti che la Costituzione riserva allo stesso presidente». Palazzo Spada ha così circoscritto il problema in riferimento ai soli uffici amministrativi, «essendo certa l'esclusione degli avvocati e dei procuratori dello stato, dall'applicazione del dlgs n. 150/2009». Ora, posto che l'articolo 74 del dlgs n. 150 esclude palazzo Chigi dall'applicazione della riforma, la questione è, pertanto, quella di ritenere l'Avvocatura come «giuridicamente ricompresa nell'ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri». Circostanza, questa, che il Consiglio di stato ha escluso perché palazzo Chigi è disciplinato da un decreto del luglio 2002 che include in alcun modo il personale dell'Avvocatura. Anzi, tale personale è assoggettato ad un proprio ordinamento, il cui articolo 39 rinvia alla disciplina degli impiegati civili dello stato e, dal punto di vista contrattuale, è disciplinato dal contratto dei ministeriali.