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O all'Ars o sindaco

del 24/04/2010
di: Pagina a cura di Francesco Cerisano
O all'Ars o sindaco
I consiglieri, o meglio i deputati, all'assemblea regionale siciliana non potranno tenere il piede in due scarpe. E continuare a fare i sindaci o gli assessori comunali, rimanendo ben saldi sugli scranni di palazzo dei Normanni. Con una modifica introdotta nel 2007, il parlamento siciliano aveva tentato di eliminare l'incompatibilità prevista dalla legge elettorale regionale del 1951, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143/2010 (redattore Ugo De Siervo), depositata ieri in cancelleria, ha imposto l'alt. La legge siciliana (n. 29/1951), così come modificata dalla successiva legge regionale n. 22/2007, è illegittima nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un comune (siciliano) con più di 20 mila abitanti.

A rivolgersi ai giudici della Consulta è stato il tribunale di Palermo che ha dovuto decidere sul ricorso di Antonino Reitano (Udc) primo dei non eletti all'Ars dietro Giovanni Ardizzone che, nonostante fosse già impegnato a fare il deputato regionale, è stato scelto come vice dal sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca. E ha pure ottenuto la carica di assessore con delega alle politiche culturali.

Reitano si è rivolto al tribunale di Palermo ritenendo illegittime le nuove norme introdotte nel 2007. Nel testo del 1951 la legge elettorale regionale prevedeva infatti l'incompatibilità tra la carica di deputato all'Ars e quella di sindaco o assessore in un comune con più di 40 mila abitanti. Ma poi la riforma del 2007 la cancellava in un colpo solo, sostituendola con una semplice causa di ineleggibilità. In pratica, si stabiliva che sindaci e assessori dei medio-grandi comuni siciliani (la soglia demografica di riferimento nel frattempo veniva ridotta da 40 mila a 20 mila abitanti) non potevano essere eletti all'assemblea regionale. Ma se questi, nel momento di assumere l'incarico amministrativo al comune o alla provincia, già sedevano a palazzo dei Normanni, potevano benissimo conservare le due cariche.

Un escamotage che la Corte costituzionale ha stigmatizzato. Secondo i giudici, la legge n. 22/2007, avendo abrogato la previsione dell'incompatibilità sopravvenuta per il deputato regionale che durante il mandato assuma l'incarico di sindaco o assessore, «ha posto in essere, senza che fosse palesata alcuna specifica ragione, una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico». E ha «disatteso i principi del divieto di cumulo delle cariche e del parallelismo tra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità». Di qui la dichiarazione di incostituzionalità della legge.

Distretti sanitari nel Lazio. Con la sentenza n. 141/2010 (redattore Alfonso Quaranta), sempre depositata ieri, la Consulta ha dichiarato illegittima la legge n. 9/2009 della regione Lazio che istituiva i distretti sociosanitari montani, con tanto di dotazioni organiche e risorse tecniche e finanziarie, senza prevedere una copertura finanziaria e in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

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