Il via libera del governo alla norma blocca-rimborsi è arrivato direttamente dal sottosegretario all'economia, Daniele Molgora, che rispondendo in commissione finanze a un'interrogazione dei deputati Pd Alberto Fluvi, Raffaela Mariani e Marco Causi, ha comunicato la disponibilità dell'esecutivo «a esaminare positivamente ogni proposta in sede legislativa che, puntando a un chiarimento definitivo della complessa vicenda, miri piuttosto ad affermare anche interpretativamente la natura non tributaria della Tia». L'emendamento Leo non si è spinto fino a questo punto (per non contrastare apertamente con le conclusioni dei giudici costituzionali) ma ha risolto, senza pesare sulle casse dei comuni e degli enti gestori, il problema dei rimborsi. Una partita da oltre un miliardo di euro su cui, tra l'altro, l'amministrazione finanziaria, per bocca di Molgora, si era appena tagliata fuori. Rispondendo in commissione finanze, il sottosegretario leghista ha infatti affermato l'estraneità del Fisco «al rapporto intercorrente tra utenti finali del servizio e enti gestori» con la conseguenza che i primi avrebbero dovuto rivolgersi a questi ultimi per i rimborsi.
L'emendamento Leo, ovviamente, vale per il passato. E stabilisce che, in attuazione della sentenza della Consulta e in attesa che entri a regime il federalismo fiscale, l'art. 49 del dlgs 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi) «si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai comuni dai soggetti obbligati al pagamento, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse mediante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti». «I documenti emessi dai gestori», prosegue l'emendamento, «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, assolvono alla duplice funzione di fattura per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al comune, e di atto impositivo emesso dal comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe». Ragion per cui, conclude l'emendamento interpretativo, l'Iva «esposta nei predetti documenti costituisce, nei rapporti tra comune e soggetti obbligati, una quota delle tariffe stesse».
Per il futuro l'emendamento Leo chiarisce che la tariffa non può essere gravata di Iva. Ma difficilmente questò alleggerirà il peso delle cartelle.
