Scade oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl 1441 (collegato lavoro), per il quale si è resa necessaria una terza lettura alla camera dopo le osservazioni del presidente della repubblica, Giorgio Napolitano (su ItaliaOggi del 1° aprile). E per l'approdo in aula si profila un rinvio al 28 aprile. La Commissione lavoro alla camera, nella riunione del 14 aprile, ha escluso il rimpasto generale del provvedimento come richiesto dall'opposizione, concentrando le modifiche sui 5 punti oggetto di osservazione da parte del Capo dello stato. Nel suo messaggio, in particolare, Napolitano ha evidenziato criticità sugli articoli 31 (arbitrato) e 20 (navigli di Stato). Sul primo ha ritenuto necessaria una più puntuale definizione della disciplina del nuovo arbitrato; sul secondo ha chiesto l'esclusione della responsabilità penale dei soggetti di alcune categorie dei navigli statali. A questi principali rilievi ha aggiunto la richiesta di correzioni alle clausole generali e di certificazione del contratto di lavoro (articolo 30), alle decadenze e alle norme in materia di contratto di lavoro a termine (articolo 32) e alle norme in materia di co.co.co. che interessano alcuni casi di risarcimenti come le Poste e i call center (articolo 50).
Per quanto riguarda l'articolo 31, relativo al nuovo arbitrato di equità, gli emendamenti di Cazzola modificano prima di tutto la disciplina sull'impugnazione, per eliminare il riferimento alla norma dell'arbitrato rituale (articolo 829 codice di procedura civile). Inoltre, prevedono che, in caso d'impugnazione, la competenza, in unico grado, sia del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Ai fini dell'esecuzione del lodo, ancora, stabiliscono che, in caso di mancata impugnazione entro il termine di 30 giorni o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale ovvero (in caso d'impugnazione) se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo venga depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato e il giudice, su istanza della parte interessata e accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiari esecutivo con proprio decreto.
Modifiche più incisive riguardano il campo di applicazione del nuovo istituto. Gli emendamenti, come preannunciato, trasformano in norma l'accordo delle parti sociali dell'11 marzo prevedendo che la clausola compromissoria (cioè il patto sul ricorso a un arbitro, in luogo del giudice) non possa essere concordata e sottoscritta all'atto dell'assunzione né durante il periodo di prova e che non possa nemmeno riguardare controversie sulla risoluzione del contratto di lavoro. Tuttavia, mentre è inderogabile la prima disposizione (quella sul momento della sottoscrizione), la seconda potrà essere derogata dalla contrattazione collettiva. Infatti, con accordo interconfederale o contratto collettivo potrà essere disciplinata l'applicazione dell'arbitrato anche alle cause su licenziamenti e dimissioni. Gli emendamenti, ancora, stabiliscono che davanti alle commissioni di certificazione (il cui coinvolgimento è obbligatorio per validare la volontà del ricorso all'arbitrato) le parti possano farsi assistere anche da un legale di fiducia o da un professionista. Ed eliminano la previsione di un potere sostitutivo del ministro del lavoro, in caso di mancata attuazione delle norme sull'arbitrato da parte della contrattazione collettiva. Il ministro potrà convocare le parti per promuovere l'accordo trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del collegato lavoro. Poi, decorsi inutilmente altri 6 mesi, potrà definire in via sperimentale alla luce delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività dell'arbitrato.
