
La circolare propone un'ampia disamina delle disposizioni scattate da quest'anno per l'utilizzo in compensazione cosiddetta orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 10.000-15.000 euro, richiamando anche i chiarimenti emanati dall'agenzia delle entrate. In chiusura, poi, l'associazione esprime alcune perplessità sulle nuove disposizioni, cominciando dall'ostacolo che esse rappresentano per le imprese strutturalmente a credito, per le quali lo strumento della compensazione costituisce un'alternativa di recupero del credito più rapida rispetto ai rimborsi d'imposta, la cui esecuzione è penalizzata da lentezze procedurali e da cronica insufficienza di fondi. La compensazione, prosegue l'associazione, era oltretutto finanziariamente più vantaggiosa, perché non comporta la prestazione della necessaria invece per i rimborsi annuali e infrannuali; questo vantaggio, però, si riduce ora soprattutto per via dell'onere del visto di conformità che grava sulla compensazione di crediti per oltre 15.000 euro.
I vincoli, ancora, operano per tutti i contribuenti, a prescindere dalla valutazione della pericolosità fiscale, per cui riguardano anche quelle imprese in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi e con una situazione patrimoniale solida, che l'art. 38-bis del dpr 633/72 esonera dall'obbligo della garanzia ai fini dei rimborsi. Una disparità di trattamento, questa, ancora meno giustificata alla luce del fatto che, mentre per le somme rimborsabili non è previsto alcun limite, le compensazioni orizzontali sono effettuabili entro il tetto di 516.456,90 euro per ciascun anno solare. Tetto che, ricorda infine la circolare, secondo la legge potrebbe essere elevato, con decreto ministeriale, fino a 700.000 euro, ma questa opportunità non si è ancora tradotta in realtà.