È questo l'ordine di servizio che alcune Direzione Regionali e Direzioni degli Uffici Locali delle Entrate hanno diramato agli uffici gerarchicamente subordinati nonostante la semplificazione, del decreto legge sull'accertamento con adesione, che ha stabilito come non necessaria la polizza fideiussoria per importi oltre i 50 mila euro e l'informalità della procedura (domanda in carta semplice). L'art. 5, comma 1, della tabella 1 dell'allegato B del dpr n. 642 del 1972 dispone l'esenzione assoluta da bollo per gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. L'ufficio, invece, nel caso in cui il contribuente non apponga la marca da bollo sulla delega, provvede alla regolarizzazione dell'imposta con l'applicazione di una sanzione da una a cinque volte l'imposta omessa (da 14,62 a 73,10 euro). L'applicazione del bollo sulla delega al professionista, che non è richiesta dalla norma, non pare avere fondamento logico in quanto, normalmente, quando gli atti principali sono soggetti a bollo lo sono anche gli atti collegati. In questo caso la domanda di accertamento con adesione deve essere redatta in carta semplice, dunque, anche la delega al professionista andrebbe redatta in carta semplice; a maggior ragione se, come di solito accade, la delega viene inserita nella domanda medesima che è in carta semplice. Né si potrebbe obiettare che la procura speciale ha una valenza difensiva, come accade dinanzi le Commissioni tributarie, in cui è prevista la cosiddetta «marca delega» considerando che, nell'accertamento con adesione, siamo in un procedimento deflativo del contenzioso ossia appositamente istituito per cercare di evitare il procedimento giudiziario tributario. Nell'ipotesi del contenzioso tributario è poi la norma stessa a stabilire che debba essere applicata l'imposta di bollo sul ricorso.
Entrando nel dettaglio della vicenda, un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ha giustificato l'apposizione della marca sulla delega in riferimento alla Circolare 10/10/1978, n. 21 prot. n. 88649 del Ministero delle Finanze avente ad oggetto «Contenzioso – Assistenza e rappresentanza in giudizio – applicazione di marche su mandati o deleghe». Tale circolare affronta la problematica dei funzionari, autorizzati all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria, ai sensi dell'art. 63 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 30 del dpr 26 ottobre 1972, n. 636, ai quali funzionari, per l'espletamento delle predette funzioni, gli Uffici finanziari e le Commissioni tributarie richiedono l'applicazione, su mandati o deleghe, di marche utili ad alimentare determinate, specifiche casse di previdenza e precisa che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 319/1975, non è prevista l'applicazione di marche «cicerone» per i procedimenti davanti alle Commissioni tributarie. Mentre in tali ultimi procedimenti e` tuttavia dovuto il contributo «marca comune» istituito con legge 12 marzo 1968, n. 410. La circolare poi esprime l'avviso che qualora detti funzionari non siano iscritti agli albi professionali degli Avvocati e Procuratori legali, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, non siano tenuti all'applicazione della predetta marca comune in quanto l'art. 1 della citata legge 410/1968 prevede l'obbligo della contribuzione solo a carico dei professionisti iscritti agli albi in precedenza specificati. Infine, per dovere di completezza, anche se trattasi di improbabile ipotesi, la circolare richiama l'attenzione sul secondo comma dell'art. 2 della legge 410/1968, per il quale la «marca comune» va comunque apposta qualora vi sia elezione di domicilio presso un professionista iscritto a detti albi. Ora appare chiaro che la legge 410 del 1968 è stata superata dalla legge 642/1972 e, soprattutto, che «l'antica» circolare n.21/1978 si riferisce all'ipotesi di contenzioso e, non al moderno istituto dell'accertamento con adesione che è notoriamente un mezzo stragiudiziale e pre-contenzioso. Rendendo ingiustificata la richiesta degli uffici che pretendono che, sulla delega rilasciata al professionista sia apposta la marca da euro 14,62 sotto pena di sanzione in caso di inadempimento.
