Una tantum. La prima novità, dunque, riguarda l'una tantum riconosciuta ai co.co.co. che perdono il contratto di lavoro. Se ne occupa il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo che il ministero del lavoro svolga, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio sull'attuazione di questa misura anticrisi (introdotta dal dl n. 185/2008) per l'anno 2010 e che dall'esito del monitoraggio, con proprio decreto di concerto con il ministro dell'economia, possa procedere alla revisione dei requisiti di accesso e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto.
Automaticità delle prestazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 estende l'articolo 2116 del codice civile ai co.co.co. monocommittenti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, a patto che non siano loro stessi tenuti a versare i contributi. L'articolo disciplina il cosiddetto principio dell'automaticità delle prestazioni in virtù del quale le prestazioni previdenziali e assistenziali spettano al lavoratore (finora solo ai lavoratori dipendenti e la nuova norma vorrebbe estendere la tutela ai co.co.co.) anche se l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi agli enti di previdenza. Per i relativi oneri (la copertura finanziaria ha impedito finora questa estensione) viene previsto un incremento fino allo 0,25% (oggi 0,22%) dell'aliquota aggiuntiva versata all'Inps (il ministero del lavoro ha espresso contrarietà a tale inasprimento del costo del lavoro nell'attuale fase congiunturale).
Elenchi nominativi in agricoltura. L'articolo 2 riguarda la disciplina degli elenchi nominativi in agricoltura stabilendo che fino al 31 maggio 2010 gli elenchi nominativi, annuali e trimestrali, funzionali all'accredito dei contributi previdenziali e valevoli per il 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente (affissione per 15 giorni all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori). Innovando tale sistema, prevede che, a partire dalle giornate di occupazione del 2010, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati dall'Inps in via telematica sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, e che, a decorrere dal 1° giugno 2010, gli elenchi nominativi trimestrali sono soppressi.
Fondo solidarietà. Infine, l'articolo 3 prevede l'istituzione presso l'Inps del fondo di solidarietà al sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici (fondo già previsto dal contratto collettivo del 9 ottobre 2009 e alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese assicurative).
