È illegittima la detrazione Iva se l'acquirente non riesce a dimostrare, nel caso gli vengano contestate dal fisco fatture false, che era in assoluta «buona fede», nel senso che non sapeva di aver comprato da una «cartiera». Lo ha stabilito la Cassazione che, con sentenza n. 9138 del 16 aprile 2010, ha respinto il ricorso di un'azienda che si era detratta l'Iva per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare pare che la società di Torino avesse acquistato (il passaggio di merce e di denaro era stato verificato) da una cosiddetta «cartiera». Così era scattata la rettifica. La contribuente l'aveva impugnata dimostrando in giudizio che aveva fatto i bonifici al venditore e che aveva ricevuto la merce. Ma questa tesi non ha convinto i giudici di merito. Infatti la ctp di Torino ha confermato l'atto impositivo e respinto il ricorso. Stessa sorte di fronte alla commissione tributaria regionale. Così la contribuente ha fatto ricorso in Cassazione ma anche questa volta senza successo. Secondo la sezione tributaria «il committente/cessionario ha l'onere di provare, in applicazione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'inesistenza della frode». Pertanto, «anche sotto il profilo dell'imposizione diretta, l'acquisto di merce con fatture soggettivamente inesistenti ancorché non riconducibile all'ipotesi sanzionatoria dell'art. 21 del dpr 633/72, rivolto soltanto a ricondurre a coerenza il sistema impositivo Iva, non comporta la detrazione dei costi stessi ove non emerga chiaramente la buona fede dell'acquirente». Nelle motivazioni i consiglieri di Piazza Cavour ricordano inoltre che «la nozione di fattura inesistente non va riferita alla sola ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza fra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno od entrambi i soggetti sono falsi». È il caso delle cartiere. Da qualche mese a questa parte c'è stata una vera e propria escalation di pronunce di legittimità che hanno sostenuto la lotta del fisco contro le aziende che, pur non essendo realmente strutturate, fatturano ad altre, riuscendo così a ottenere un illecito risparmio di imposta. In quest'ultimo caso anche la procura generale della Cassazione aveva sollecitato il collegio di respingere il ricorso della società acquirente che era consapevole di aver acquistato da una cartiera.