Dopo aver impugnato il licenziamento e richiesto al giudice il reintegro nel posto di lavoro, ho trovato nuova occupazione. A nulla sono valse le eccezioni del primo datore, il quale sosteneva che la nuova occupazione precludeva la continuazione dell'azione giudiziaria volta al reintegro. Glielo ha affermato la Corte di cassazione (sent. n. 3682/2010) secondo la quale il fatto che un lavoratore licenziato reperisca, dopo avere impugnato il licenziamento davanti al giudice del lavoro, un'altra occupazione, non preclude il suo diritto di continuare l'azione giudiziaria e di ottenere l'annullamento del licenziamento con condanna dell'originario datore di lavoro alla reintegrazione a termini dell'art. 18 St. lav. Ora, però, si pone un problema: dato che la reintegrazione comprende la nullità del licenziamento e quindi che il rapporto non si era mai interrotto, come ho potuto essere lavoratore subordinato di altro datore, con doppia retribuzione, doppia contribuzione, doppia fiscalità? Che il secondo rapporto possa essere annullato? Ed ancora: il nuovo datore che mi vedrà reintegrato nel vecchio non la manderà giù, e penso proprio che mi licenzierà. Impugnando il licenziamento e chiedendo il reintegro , avrei piena facoltà di proseguire l'azione anche con la nuova - (pardon) - vecchia occupazione? Credo di aver bisogno con urgenza di un Consulente del Lavoro. Ma nel frattempo, studiatevi un po' questo caso... umano