Le aziende di agriturismo non pagano la tassa di smaltimento dei rifiuti e, in ogni caso, a queste imprese non può essere applicata la tariffa delle attività alberghiere; gli agriturismi, infatti, sono destinatari delle stesse agevolazioni che competono alle imprese agricole. Sono le precise conclusioni che si leggono nella sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Genova n. 165/04/2009, depositata in segreteria lo scorso 7 settembre. I giudici regionali liguri hanno infatti confermato la decisione dei colleghi della commissione provinciale di La Spezia che avevano originariamente accolto le doglianze dell'azienda agrituristica. Questa stessa che, sino dal ricorso introduttivo, aveva sostenuto l'esenzione dal pagamento della tassa. Di diverso avviso, l'ufficio tributi del comune di La Spezia aveva replicato sostenendo l'affinità tra le strutture agrituristiche e quelle alberghiere recettive; evidenziando, comunque, che l'esenzione poteva essere concessa solo in caso di apposita richiesta scritta da presentare entro il venti di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si era verificato il presupposto di esclusione; richiesta che nel caso specifico non era avvenuta. La sentenza dei giudici regionali liguri, in linea con la normativa e la giurisprudenza, consente di fare il punto sulle disposizioni applicabili alla fattispecie: preliminarmente occorre chiarire che l'articolo 2 della legge n. 730/1985 ha stabilito che, l'attività agrituristica, debba essere considerata attività agricola a tutti gli effetti. La stessa cassazione, decidendo in merito alla tariffa applicabile per la fornitura dell'acqua, nella sentenza n. 8851/2007 ha stabilito che, anche antecedentemente all'entrata in vigore del dlgs 228/2001, le attività agrituristiche caratterizzate da un rapporto di complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (che devono rimanere principali), sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e ad esse devono essere applicate le tariffe previste per l'attività agricola e non quelle stabilite per l'utenza alberghiera. I comuni invece, per quanto concerne le eventuali riduzioni od esenzioni riservate a questi fabbricati rurali di tipo abitativo, potranno aver previsto particolari riduzioni, o anche l'esclusione dalla Tarsu; l'articolo 66, comma quattro, lettera b) del dlgs 507/1993 consente al regolamento comunale di stabilire una riduzione del 30%; mentre, la legge 425/1996, articolo 12-bis, autorizza il comune a prevedere una esenzione totale dal pagamento di questo tributo per gli edifici rurali siti nelle zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione. Si rileva anche che l'art. 7 della legge 96/2006 stabilisce che in difetto di specifiche disposizioni, alle attività agrituristiche si applicano le norme per il settore agricolo. Per quanto concerne la mancata richiesta dell'agevolazione fiscale di riferimento, i giudici regionali hanno concluso dicendo che la mancanza di una specifica richiesta costituisce adempimento «meramente formale», dalla cui omissione possono scaturire «sanzioni» ma non è motivo di esclusione dalla esenzione.