Cei - Le regioni non hanno voce in capitolo sull'immigrazione. Infatti sono illegittime le norme che prevedono l'indisponibilità a ospitare sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 134 di ieri, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge della regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nella parte in cui afferma la «indisponibilità della regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».
Decreto anticrisi - La Consulta ha bocciato una serie di norme del decreto anticrisi approvato l'estate scorsa. In particolare con la sentenza n. 133 di ieri è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano e l'illegittimità dell'art. 22, comma 3, ultimo periodo, del dl n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
