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Le agricole tra le società di comodo

del 15/04/2010
di: di Tiziana Di Gangi
Le agricole tra le società di comodo
Non basta il maltempo, o la messa a riposo del terreno, ad arrestare l'attività di controllo del fisco sulle società agricole «commerciali». Le stesse, infatti, sono soggette al test di operatività previsto per le società di comodo, al pari delle società esercenti attività commerciali, anche se tassate in via forfettaria. È fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere la disapplicazione della relativa disciplina, presentando apposita istanza di interpello. È quanto ha confermato la direzione regionale dell'Emilia Romagna, con la nota n. 909-44164/2009 del primo ottobre 2009, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, concernente l'interpretazione della normativa sulle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994. L'istituto della società di comodo, prevede l'attribuzione a società considerate «non operative», ancorché costituite, di un maggiore imponibile commisurato all'entità del loro attivo, in luogo della ordinaria base imponibile. Tale attribuzione, ampiamente condivisa dall'amministrazione finanziaria per le società commerciali, ha trovato conferma anche per le società agricole. Infatti, nel documento di prassi, la direzione regionale interpellata, ha confermato la natura di reddito d'impresa in capo alle società agricole, a nulla rilevando la circostanza che la determinazione del risultato d'esercizio, avvenga per opzione, secondo le regole dell'art. 32 del Tuir, (reddito agrario). In particolare, si tratta delle società di persone, a responsabilità limitata e delle cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del dlgs n. 99/04, ovvero di tutte quelle società che hanno quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile. Sul punto, chiarisce la Dre, «l'attività di coltivazione del fondo, seppur qualificata come agricola ai sensi dell'art. 32 del Tuir, va comunque ricompresa nelle attività commerciali, sia per le società di persone, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. c) del Tuir, sia ai sensi dell'art. 81 dello stesso Tuir, che precisa che il reddito prodotto dalle società di capitali, è da considerarsi reddito d'impresa, da qualunque fonte provenga». A parere delle Entrate, è dunque chiaro e inequivocabile, che le stesse società debbano presentare l'istanza di interpello disapplicativo qualora non superino il test di operatività. Resta inteso, che, in sede di interpello, le predette società potranno far valere sia situazioni oggettive, debitamente documentate, tipiche del proprio settore, sia la precisazione recata dalla circ. n. 25/E/2007, secondo la quale costituisce valida esimente della norma in oggetto, la determinazione forfettaria del reddito. Così ad esempio, anche se un'azienda agricola proprietaria di terreni, a fronte dell'erogazione di un contributo Cee, si è impegnata al ritiro dalla produzione dei terreni seminativi, non è comunque esonerata dall'assoggettamento alla disciplina sulle società di comodo. Può, tuttavia, vedersi accolto l'interpello disapplicativo, in quanto i terreni non sono stati coltivati a seguito di un impegno assunto. Si verifica dunque una causa impeditiva e oggettiva, al conseguimento dei ricavi, rilevante per la disapplicazione (si veda parere delle Dr Lombardia del 16/5/07). Diversamente, la disciplina in commento, deve intendersi sempre applicabile nel caso di una società di persone proprietaria di terreni agricoli, che affitta tali terreni a terzi, e poiché non svolge direttamente l'attività agricola, ma determina il reddito sulla base delle risultanze catastali, non può invocare alcun esimente (circ. n. 137/E del 15/5/97, par. 12.12).
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