L'interpello. I consulenti, in particolare, hanno chiesto al ministero di sapere se sia legittimo il ricorso a rapporti di co.co.co. nel settore dell'assistenza domiciliare e ospedaliera, da parte di cooperative sociali, in presenza di specifiche condizioni. Ossia: prestazioni rese al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica; riconoscimento al collaboratore di un'ampia autonomia sia tecnica che metodologica; presenza di un committente limitato a dare direttive di massima a collaboratori; riconoscimento al collaboratore della facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale.
I chiarimenti. Il ministero, preliminarmente, ricorda la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso in esame. Una premessa da cui fa derivare la conclusione che, per d'inquadrare l'attività lavorativa svolta dagli operatori addetti all'assistenza domiciliare e ospedaliera nell'ambito del lavoro subordinato o di quello del lavoro autonomo, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della stessa attività. Nella fattispecie in esame, secondo il ministero, ai fini dell'effettiva autonomia del rapporto di lavoro, assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle prestazioni necessarie, gli orari dell'assistenza, la durata presumibile della stessa, come pure che il collaboratore possa accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa. Il ministero, inoltre, sottolinea la necessità, pena la presunzione di subordinazione, della predeterminazione fra le parti degli specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso cui è riconducibile la collaborazione, nonché la puntuale descrizione in sede contrattuale di esso e degli altri elementi previsti dalla disciplina del lavoro a progetto (in particolare dall'articolo 62 del dlgs n. 276/2003). Ancora, spiega che non va tralasciato il profilo dei rapporti intercorrenti tra la coop, quale erogatore del servizio di assistenza, e i singoli soci rispetto ai quali la cooperativa è tenuta a esercitare una attività di coordinamento, impartendo anche minime direttive, senza dunque limitarsi a fornire gli assistenti.
Opportuna la certificazione. Infine, in considerazione dell'impossibilità di valutazioni su casi determinati nonché la necessità per una corretta qualificazione dei rapporti di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento ed esecuzione dell'attività, il ministero del lavoro ritiene particolarmente raccomandabile il ricorso allo strumento della certificazione, su istanza volontaria e congiunta delle parti (co.co.co. e cooperativa).
