In via preliminare, la Covip rileva che ai sensi del codice civile (articolo 2112) l'affitto di un ramo d'azienda costituisce una specie del più ampio genere dei trasferimenti di rami d'azienda e, cioè, di quelle operazioni che comportano il mutamento nella titolarità di un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.
La Covip, quindi, osserva che non può ritenersi realizzata una situazione di «perdita dei requisiti di partecipazione» e non possono, pertanto, attivarsi quelle clausole statutarie che consentirebbero il riscatto della posizione individuale, laddove l'operazione di trasferimento di un ramo d'azienda sia accompagnata dalla pattuizione, formalizzata in un accordo collettivo, dell'impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive d'iscrizione dei lavoratori. In questi casi, in altre parole, (laddove, cioè, sia stato formalmente confermato sia il mantenimento delle iscrizioni in essere al fondo pensione e sia la possibilità di nuove iscrizioni su base volontaria) dal punto di vista sostanziale nulla viene a cambiare per i lavoratori che si trovano coinvolti nell'operazione di affitto di ramo d'azienda: se iscritti a un fondo pensione, possono proseguire senza soluzione di continuità la loro partecipazione alla previdenza integrativa. Pertanto, ne consegue che gli stessi non hanno titolo di esercitare il riscatto (ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del dlgs n. 252/2005) per «perdita dei requisiti di partecipazione». Per la stessa ragione, allora, non vi è motivo per far compilare ai lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare il modello (allegato alle direttive del 24 aprile 2008) utile per l'individuazione della nuova forma pensionistica complementare cui conferire il tfr maturando in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo di originaria appartenenza: in questo caso restano valide le scelte già compiute. Analogamente, spiega infine la Covip è da ritenere superflua la compilazione da parte dei lavoratori interessati dall'operazione di affitto di ramo d'azienda del questionario sulla previdenza integrativa, poiché la società cessionaria può acquisire direttamente dalla società cedente, con cui ha sottoscritto un contratto di affitto, le informazioni necessarie a conoscere l'opzione a suo tempo esercitata dai lavoratori per i profili inerenti la previdenza complementare.
