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Prodotti in accisa sospesa Stop al rappresentante

del 13/04/2010
di: Roberto Rosati
Prodotti in accisa sospesa Stop al rappresentante
Stop al rappresentante fiscale per la ricezione di prodotti ad accisa sospesa: con la nuova normativa sarà necessario presentare l'istanza per acquisire la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato. In questa prima fase, comunque, gli uffici non dovranno ostacolare la circolazione dei prodotti. È quanto emerge dalla nota prot. 49125 del 9 aprile 2010, emanata dall'agenzia delle dogane in relazione alle modifiche apportate, dal 1° aprile scorso, al T.u. accise. Nella nota si evidenzia che: gli operatori che alla data dell'entrata in vigore del provvedimento rivestivano la qualifica di operatore registrato continuano a svolgere la loro attività con la nuova qualifica di destinatario autorizzato, nel rispetto delle nuove condizioni di cui all'art. 8 del T.u.; i soggetti che chiedono dal 1° aprile di acquisire la qualifica di destinatario registrato saranno, nelle more dell'adeguamento della procedura, registrati con le procedure in uso per gli operatori professionali; i soggetti operanti come rappresentanti fiscali potranno, qualora sussistano i presupposti, acquisire le qualifiche di depositario autorizzato o destinatario registrato, ai fini della ricezione dei prodotti in regime sospensivo; per la circolazione di prodotti già immessi in consumo in altro stato membro, acquistati da privati o da soggetti che agiscano in qualità di privati, spediti o trasportati nel territorio dello stato dal venditore o per suo conto, debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale del venditore autorizzato, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento dell'agenzia. Riguardo alle criticità emerse, nelle movimentazioni in sospensione svolte con la figura del rappresentante fiscale, in attesa di istruzioni, la nota invita gli uffici a non creare intralci alla circolazione intra Ue dei prodotti, consentendo ai soggetti già riconosciuti come rappresentanti fiscali in base alla previgente normativa di continuare ad operare, provvedendo anche a pagare l'accisa, nell'ambito della circolazione ad imposta assolta, nonché della circolazione in sospensione nelle more dell'esame delle istanze per il riconoscimento delle qualifiche di destinatario registrato ovvero di depositario autorizzato, con riferimento alle movimentazioni dirette ad operatori che, svolgendo attività economica, potrebbero essere autorizzati come destinatario registrato.

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