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Fallimenti, l'evasione non incide

del 13/04/2010
di: di Debora Alberici
Fallimenti, l'evasione non incide
Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano il fallimento di una società trasferita all'estero al solo scopo di evadere le imposte.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010, hanno dichiarato infondato il ricorso di un noto imprenditore che aveva trasferito (al solo scopo di non versare i tributi presso l'erario) la sua società in Romania, anche se di fatto gli affari e la conseguente situazione di dissesto si erano verificati in Italia.

Insomma il Collegio esteso ha condiviso le ragioni dei giudici di merito che, valutando gli atti, avevano escluso che l'azienda fosse stata realmente trasferita in un altro Stato. Infatti lo spostamento era avvenuto molti mesi prima della dichiarazione di fallimento ma l'impresa era già indebitata con il fisco italiano. Non solo.

Lo stato di dissesto che aveva portato alla proclamazione della procedura concorsuale era stato determinato, secondo la ricostruzione fatta dalla Pubblica accusa, nel Belpaese. In proposito si legge in sentenza che «essendo mancato il trasferimento all'estero della società, considerato motivatamente falso in sentenza, è ovvio che, ove esso fosse stato effettivo, avrebbe comportato la giurisdizione del giudice rumeno, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento Ce del Consiglio del 29 maggio 2000, inapplicabile nel caso di specie, per cui la Corte di merito ha coerentemente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano». Nessun peso ha poi la norma contenuta nell'art. 9 della legge fallimentare «novellata dal dlgs n. 5 del 2006, per il quale permane la giurisdizione italiana, quando il trasferimento della sede della società è avvenuto dopo il deposito del ricorso dei creditori o della richiesta del pm, essendo inapplicabile la stessa se il trasferimento non è in realtà mai avvenuto, anche se è stato falsamente deliberato».

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